[…per le prestazioni rese mensilmente]

Abbiamo letto la Vs. recente risposta al quesito sulla fattura elettronica alla farmacia da parte di un fisioterapista.
Noi ci avvaliamo invece delle prestazioni di un infermiere e anche lui fattura direttamente alla farmacia, ma sostiene che è possibile, in luogo di fatturare ciascun singolo intervento (che comunque viene saldato al momento), emettere alla farmacia anche un solo documento riepilogativo di tutte le prestazioni riferite a ciascun mese.
Se è così, vorremmo sapere in che formato deve essere emessa la fattura in questo caso: analogica o elettronica?

Come previsto dall’art. 21, comma 4, lett. c) del D.P.R. 633/72, così come per le cessioni di beni [una tematica che le farmacie ben conoscono nei loro rapporti con i grossisti], anche per le prestazioni di servizi – inclusi perciò, ad esempio, anche infermieri e fisioterapisti – è consentita l’emissione di una fattura c.d. “differita” entro il giorno 15 del mese successivo “a quello di effettuazione delle operazioni”.

Senonché, per le prestazioni di servizi la data di effettuazione delle operazioni coincide con quella del pagamento, e dunque per quelle rese (e riscosse) nei confronti della farmacia nel corso di uno stesso mese solare, l’infermiere potrà emettere un’unica fattura: si tratta perciò di una sua facoltà, essendo infatti egli libero anche di fatturare ogni prestazione via via che la svolga e che gli venga pagata, ma evidentemente per l’infermiere emettere un’unica fattura può rivelarsi una maggiore comodità.

Beninteso, la fattura “differita” deve recare in dettaglio le operazioni effettuate, individuate “attraverso idonea documentazione” che può essere costituita, in questo caso, anche da una nota di addebito recante l’indicazione delle parti del rapporto, la data, l’oggetto della prestazione professionale ed il relativo importo (Cir. 18/E/2014).

Queste regole restano perfettamente valide anche dopo l’introduzione dell’obbligo generalizzato della FE, anche se naturalmente il documento deve essere emesso secondo i nuovi princìpi.

Conseguentemente, se il nostro infermiere fattura – sia pure “in differita” – le proprie prestazioni professionali alla farmacia, e non alla clientela “privata” della stessa, è tenuto ad emettere il documento digitale, cioè una fattura elettronica, secondo quel che abbiamo osservato qualche giorno fa a proposito appunto del “fisioterapista in farmacia” [v. Sediva News del 18/04/2019: “Deve essere elettronica [anche] la fattura del fisioterapista alla farmacia per le prestazioni rese a favore dei suoi clienti”].

D’altra parte, come si è riferito in questo ultimo nostro intervento, l’Agenzia delle Entrate – risposta a interpello n. 78/2019 – ha concluso [pronunciandosi proprio sul caso di un fisioterapista che fatturava alla farmacia e non direttamente ai clienti finali di quest’ultima] esattamente in tal senso e non si vede francamente ragione per non estendere queste stesse conclusioni anche all’infermiere che si comporti più o meno allo stesso modo.

(stefano civitareale)

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