Siamo uno studio generalista di commercialisti e ci occupiamo di sole tre farmacie che però evidenziano problemi che non sempre siamo in grado di risolvere e avremmo bisogno di un vs. chiarimento.
Vi trasmettiamo una distinta riepilogativa per sapere come andrebbe registrata per una farmacia che non ha optato per l’IVA ventilata, ma per l’IVA al dettaglio.
Potete indicarci inoltre l’aliquota IVA da indicare (eventualmente) nello scontrino “non riscosso”, e con riferimento alla distinta allegata a quanto ammonta l’importo da battere nello scontrino non riscosso?
Dall’Asl che cifra si dovrebbe incassare? E come andrebbe battuto lo scontrino fiscale a seguito dell’incasso della DCR?
Scusate le innumerevoli domande ma ci stiamo trovando in difficoltà per quadrare tutte queste distinte.

In questa nostra Rubrica, tentiamo di soddisfare anche le richieste di commercialisti [come il vostro] o di consulenti del lavoro, ma con assoluta priorità ci dedichiamo per ovvie ragioni a quelle che provengono dalle farmacie da noi assistite, ma anche, per il ruolo che svolgono, a quelle di Ordini dei farmacisti, di Associazioni sindacali di titolari di farmacia e delle Asl.

Ma evidentemente non possiamo fronteggiarle tutte, specie quando siano molto articolate e specifiche: però non è questo il caso perché i vs. quesiti, anche se numerosi, sono di pronta e agevole risposta.

Dunque, la farmacia – per la gestione fiscale della DCR – è tenuta ad assolvere a due adempimenti: il primo, puramente formale, introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 1983, consiste nell’emissione – al momento della presentazione della DCR – di uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non pagato”; il secondo, invece, si traduce nell’obbligo di emettere lo scontrino definitivo all’atto dell’effettivo pagamento da parte dell’Asl e all’aliquota iva del 10% per coloro che [come il vs. Studio] non si avvalgono della ventilazione, completando in tal modo ai fini dell’iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN.

Con questo duplice adempimento la farmacia può del resto beneficiare dell’esigibilità differita dell’iva “contenuta” nella DCR e rinviare pertanto il versamento dell’imposta all’effettivo incasso del corrispettivo.

Bisogna però tenere presente che il momento impositivo ai fini iva – e quindi anche quello dell’emissione dello scontrino “definitivo” – non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari (come Credifarma o simili) per l’anticipo delle “distinte”, ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da parte dell’ente erogatore.

Inoltre, è opportuno  precisarlo, l’importo da battere sugli scontrini è il valore esposto [nella “distinta contabile” che ci è stata trasmessa a titolo esemplificativo] nel campo identificato dalla lettera “R” pari a Euro 5.869,73 da maggiorare con le trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali, pari a Euro 65,30 e Euro 1,45, indicate rispettivamente nei campi identificati con le lettere “N” e “O”, che rappresentano infatti tutti costi da contabilizzare nel conto economico e perciò non comportano la riduzione né dell’imponibile, né dell’iva.

(roberto santori)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!