[…non convincente ma purtroppo autorevole]

Con il patto di famiglia, si ricorderà, un imprenditore [come un titolare di farmacia in forma individuale] o il detentore di una quota sociale [ad es. di una società titolare di farmacia] trasferisce con atto notarile l’azienda o la quota sociale a uno o più discendenti che ritiene meritevoli e capaci di proseguire l’attività esercitata.

Al rogito devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero eredi legittimari [i c.d. eredi necessari] se in quel momento si aprisse la successione mortis causa nel patrimonio dell’imprenditore, perché devono dichiarare se intendono rinunciare alla loro quota di legittima, o se pretendono invece il pagamento del valore di quest’ultima.

In dottrina si discute se il soggetto obbligato al pagamento della legittima sia lo stesso beneficiario dell’azienda o della quota sociale, ovvero il disponente [l’art. 768 quater del cod. civ., infatti, è oscuro su questo aspetto], mentre dal punto di vista fiscale al patto di famiglia si applicano le norme sulle successioni e donazioni.

Così, ad esempio, il trasferimento di una farmacia da padre in figlio mediante patto di famiglia sconta un’aliquota del 4% sul valore dell’azienda eccedente la franchigia di un milione di euro [quella che caratterizza le liberalità operate in linea retta], un valore che tuttavia va calcolato al netto del valore di avviamento, e però, attenzione, se il beneficiario dichiara esplicitamente nel rogito [come generalmente è] di voler proseguire l’attività per più di cinque anni, il patto di famiglia diventa interamente esente dall’imposta, quella appunto sulle donazioni.

Più problematica, sempre dal punto di vista fiscale, è la tassazione della somma liquidata da parte del beneficiario ai legittimari [ad es. ai suoi fratelli], perché qui è insorta ed è stata portata all’esame della Cassazione una vicenda che i giudici di legittimità, con una sentenza di poco tempo fa, hanno risolto a favore della tesi erariale.

Nella specie, il notaio aveva applicato il trattamento previsto per i trasferimenti di beni a titolo gratuito tra i parenti in linea retta, e dunque l’imposta di donazione con l’aliquota del 4% sulla somma liquidata/liquidanda dal beneficiario ai fratelli ma per il solo importo eventualmente eccedente la ricordata franchigia di un milione di euro.

È pertanto un’operazione che è stata inquadrata nel rogito come donazione indiretta operata dal disponente/imprenditore nei confronti dei fratelli dell’assegnatario/beneficiario dell’azienda o della quota sociale [una liberalità pertanto effettuata anch’essa in linea retta], mentre l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’imposta di donazione prevista per le liberalità tra fratelli, che prevede invece l’applicazione di un’aliquota del 6% sul valore eccedente la ben minore franchigia di € 100.000.

I giudici della Suprema Corte hanno confermato l’operato dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo, da un lato, che il denaro liquidato ai fratelli non assegnatari dell’azienda proveniva proprio dal beneficiario e non dal patrimonio del disponente e, dall’altro, che il legislatore non ha previsto trattamenti di favore per le attribuzioni compensative effettuate nei confronti dei legittimari non assegnatari dell’azienda o delle quote sociali.

Insomma, la Cassazione ha escluso che alla base del patto di famiglia vi sia la volontà dell’imprenditore di compiere una donazione, ancorché indiretta, verso questi ultimi, e di conseguenza la tassazione va applicata in base al rapporto di parentela esistente tra il beneficiario dell’azienda e gli altri legittimari.

È una decisione che francamente desta qualche perplessità soprattutto sul piano strettamente giuridico, tenuto conto che la liquidazione delle somme dal beneficiario ai fratelli a tacitazione dei diritti di legittima di questi ultimi, come nell’esempio fatto, non è sicuramente effettuata sulla base del famoso animus donandi che costituisce l’“in sé” della donazione [i fratelli possono anche “odiarsi” tra loro…], ma soltanto in adempimento/esecuzione di un obbligo di legge, quello cioè della liquidazione del loro diritto di legittima.

Anche per queste considerazioni, in definitiva, la soluzione individuata dal notaio in sede di stipula del patto di famiglia sembrava la più corretta; ma tant’è e della posizione assunta al riguardo dalla Suprema Corte siamo quindi costretti [almeno fino a che non intervenga una decisione contraria, magari, delle Sezioni Unite] a tenere adeguato conto.

 (stefano lucidi)

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