[…DOPO LA LORO ASSEGNAZIONE E IN PENDENZA DEL CONCORSO STRAORDINARIO]

Voi avete sempre sostenuto la tesi secondo cui, in caso di mancato rinvenimento di locali idonei all’interno della sede conseguita nel concorso straordinario, i vincitori, motivando questa mancanza con una perizia, possono aspirare a vedersi modificare la sede in modo tale da includervi un’area più o meno estesa nella quale sia più facile reperire locali.
Ma non ritenete che, stravolgendo in questo modo il bene oggetto del concorso (indubbiamente una circoscrizione può essere più appetibile di un’altra), si lede il diritto sia di chi ha partecipato al concorso straordinario ma non ha indicato quella sede proprio per queste carenze, e sia anche di chi, per la stessa ragione, non ha partecipato affatto?
Non ha quindi ragione chi sostiene “l’immodificabilità delle sedi farmaceutiche a far data dall’interpello”?

In via di principio – ma senza escludere la legittimità di soluzioni diverse per fattispecie in cui siano stati rilevati “d’ufficio” errori macroscopici nelle originarie scelte localizzative del comune [per una o più sedi neoistituite] nella revisione straordinaria del 2012, ci pare di poter senz’altro convenire con chi afferma che ai concorrenti chiamati a rispondere agli interpelli sia necessario dare l’opportunità di esprimere il loro ordine delle preferenze sulla base dei dati conosciuti al momento del bando.

Ma quando si tratti di una sede già definitivamente assegnata sulla quale – nella fase di attivazione dell’esercizio o più generalmente in quella che conduce al rilascio della titolarità – insorgano le gravi criticità cui stiamo talvolta assistendo [e relative in particolare all’insussistenza/irreperibilità all’interno della circoscrizione di locali liberi e/o idonei (e, aggiungeremmo, adeguati anche sotto il profilo economico…)], non sembra che eventuali provvedimenti amministrativi diretti a porvi rimedio possano implicare o recare con sé pericoli di turbativa all’iter concorsuale tali da legittimare una qualunque iniziativa giudiziaria dei concorrenti, perché in ordine a quella sede la procedura si è ormai perfezionata in conformità alla lex specialis che disciplina il concorso [quindi anche con lo scorrimento della graduatoria e quello delle preferenze] e poco o nulla rileva l’eventualità  che possa poi essere rimessa in gioco nel caso di successiva esclusione dalla graduatoria o di decadenza dall’assegnazione dei vincitori.

Diversamente, oltre ai danni ingiusti che da una situazione del genere possono derivare agli assegnatari [l’“ingiustizia”, si badi, non viene certo meno per l’avvenuta  inclusione in sé della sede tra quelle elencate in una o più risposte all’interpello, anche perché perfino la più sventurata delle sedi messe a concorso – per il serrato meccanismo legislativo – deve fatalmente trovar posto nell’ordine delle preferenze di… almeno un concorrente], il rinvio sine die della concreta attivazione della farmacia ad essa relativa indubitabilmente penalizza/penalizzerebbe l’interesse pubblico sotteso all’istituzione e collocazione sul territorio di una qualsiasi sede farmaceutica, così in ogni caso vanificando evidentemente anche uno degli obiettivi dichiarati nell’art. 11 del dl. Cresci Italia, quello di “favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”.

D’altra parte sono fin troppo numerose le sedi istituite nel 2012 e collocate malamente, cioè in aree o zone, se non proprio… desertiche, quantomeno prive oggettivamente di un sufficiente “bacino di utenza” per la modesta consistenza demografica e/o fortemente carenti nelle rispettive circoscrizioni territoriali di locali [nel senso che si è chiarito poco fa] da adibire all’esercizio di una farmacia.

Si tenga conto inoltre che in principio le Giunte comunali erano tenute nelle revisioni straordinarie all’adozione di misure adeguate, in primo luogo, ad “assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico” e “un’equa distribuzione sul territorio” delle farmacie, e anche – ma solo in seconda battuta e in via secondaria, quando cioè lo consentisse e/o suggerisse il numero degli esercizi neoistituiti e al tempo stesso la distribuzione territoriale dell’intera popolazione del comune – a “garantire l’accessibilità del servizio” anche nelle “aree scarsamente abitate”, cosicché, laddove emerga l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di attivare una farmacia in una delle zone individuate come bisognose di una maggiore offerta di farmaci, alle amministrazioni comunali è fatto obbligo [anche per il noto principio di rango costituzionale (e comunitario) del buon andamento e imparzialità dell’amministrazione pubblica] di intervenire con ulteriori provvedimenti per riparare a tali situazioni.

Perciò, sia pure con i tempi talora dilatati dei relativi procedimenti, le Giunte sono in realtà giuridicamente tenute a sottoporre a un’ulteriore “revisione” la p.o. approvata nel 2012, e quando necessario a intervenire anche con deliberazioni ad hoc, destinate appunto alla sola riconfigurazione di una sede mal delineata [accorpandole, ad esempio, un’altra porzione territoriale ove locali commerciali – sulla base magari di una perizia prodotta dagli stessi assegnatari della sede – siano invece meno difficilmente reperibili] se non addirittura, in vicende naturalmente molto specifiche, al decentramento di sedi infelicemente collocate.

Non possiamo dunque essere d’accordo con chi sostiene, come il quesito riferisce, “l’immodificabilità delle sedi farmaceutiche a far data dall’interpello” né condividere le Sue perplessità circa una paventata lesione del “diritto… di chi ha partecipato al concorso straordinario ma non ha indicato quella sede proprio per queste carenze” o men che meno “di chi, per la stessa ragione, non ha partecipato affatto”.

Il “non concorrente”, infatti, sol perché tale non può essere portatore di nessun interesse anche lontanissimamente tutelato; ma non pensiamo stia meglio il concorrente che “non ha indicato ecc.” perché – anche trascurando quanto già osservato a proposito delle rigide strettoie in cui nell’art. 11 si muove l’ordine delle preferenze e non volendo neppure considerare che quasi tutti i bandi di concorso straordinario contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo “il numero delle sedi e l’indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire variazioni per l’effetto di successivi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali”) – sta di fatto che l’assegnazione di una sede a un concorrente [che invece l’ha indicata] esaurisce anche l’iter concorsuale che la riguarda sottraendola così alla procedura ed escludendo per ciò stesso l’insorgere di qualunque questione di par condicio con gli altri concorrenti utilmente graduati, i cui interessi [privati] sono peraltro recessivi rispetto a quelli [pubblici] che possono giustificare la modifica di sedi rivelatesi nel concreto inattivabili.

La sua assegnazione, insomma, restituisce integralmente la sede alla funzione pubblica inerente alla pianificazione territoriale del servizio farmaceutico il cui migliore esercizio [che da par suo implica naturalmente anche gli eventuali interventi sulla sede stessa cui si è accennato] impone però il pieno rispetto del diritto amministrativo e di quello specifico di settore, con la configurabilità pertanto in capo ai titolari delle sedi precedentemente istituite – ove incise illegittimamente da uno o più di tali interventi comunali – di un interesse pretensivo e tutelato dall’ordinamento [questo sì] alla proposizione di rimedi giudiziari.

(gustavo bacigalupo)

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