Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è stato chiamato a decidere l’appello proposto contro Tar Sicilia – Palermo n. 2477 del 27/11/2018, che ha rigettato il ricorso dei due vincitori in forma associata della sede n. 21 di Gela perché a loro volta vincitori in precedenza di una sede neo-istituita in un comune lombardo, affermando evidentemente la non legittimità del conseguimento da parte di un farmacista o di più farmacisti di due sedi in due diversi concorsi straordinari.
Ma con l’ord. n. 277 del 27/03/2019 il CGARS ha ritenuto che “ai fini del decidere, anche in termini di eventuale incidente di costituzionalità o di pregiudiziale euro-unitaria, è necessario approfondire in quali modi sia stata data attuazione all’art. 11 del d.l. 1/2012, attraverso l’indizione e la gestione del concorso straordinario ivi previsto ai co. 4 e ss., da parte delle diverse Regioni, in particolare verificando se trovi conferma l’assunto di parte appellante secondo cui la maggior parte delle altre Regioni non avrebbero fatto applicazione del principio di incompatibilità, non imponendo di scegliere una sola sede come è invece accaduto per la Sicilia e che, anzi, vi sarebbero “moltissimi casi di assegnazione di una doppia sede ai medesimi farmacisti” (v., in particolare a p. 22 dell’appello)”.
Il CGARS ha pertanto disposto “incombenti istruttori… nei confronti del Ministero della Salute”, e in particolare alla Direzione competente (al coordinamento) sulla attività farmaceutica in generale, “per acquisire elementi di conoscenza a tale ultimo riguardo, attraverso una documentata relazione di sintesi da depositarsi nella segreteria di questo Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.
È inutile avanzare previsioni, e del resto i termini della vicenda sono ben noti a tutti da non richiedere ulteriori particolari notazioni: ma non possiamo non sottolineare la scarsa o nulla rilevanza che può assumere, ai fini del decidere, la conoscenza da parte del CGARS di quello che è stato o di quello che è il comportamento tenuto dalle varie Regioni perché, per quanto sia difforme, la questione è di puro diritto e non può certo essere decisa sulla base della prevalenza nelle burocrazie regionali della tesi contraria o della tesi favorevole alla “doppia assegnazione”.
Certo è che neppure gli assunti dei giudici palermitani, che pure contengono spunti nuovi di zecca, sembrano convincenti, ma a questo punto ovviamente non ci resta che attendere.

(gustavo bacigalupo)

 

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