Ns. padre è deceduto lo scorso anno e io e mia sorella abbiamo ereditato anche un immobile in cui nel 2017 erano stati svolti importanti lavori di ristrutturazione. 
Possiamo continuare a usufruire della detrazione fiscale concessa a nostro padre? In caso di risposta affermativa, essa varrebbe anche qualora decidessimo di concedere in locazione l’appartamento?

A seguito della proroga intervenuta con la Legge di Bilancio 2017 (Cfr. art. 1, commi 2-3, Legge 11/12/2016, n. 232), il sostenitore delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia avvenuti nel corso dell’anno 2017 di unità immobiliari destinate a civile abitazione può detrarre dall’Irpef di sua pertinenza – ricorrendone naturalmente tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge e dall’amministrazione finanziaria – un importo pari al 50% dei costi sostenuti nel tetto massimo di spesa di € 96.000 per immobile, suddividendo appunto il beneficio fiscale in dieci rate annuali.

Ora, secondo quanto stabilito dall’art. 16 bis, comma 8, secondo periodo, del Tuir: “In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.

Come si vede, la detrazione compete in sostanza a chi può disporre dell’immobile, anche a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Cfr. Circ. 24/E/2004, risposta 1.1).

Pertanto, laddove decidiate di tenere a vs. disposizione l’appartamento pro-indiviso (senza quindi assegnarlo a uno o all’altro dei due), il beneficio fiscale –  cioè le rate annuali della detrazione non ancora scadute – verrà ripartito tra voi in parti uguali [supponendo ovviamente che siate subentrati nella proprietà indivisa dell’immobile in ragione del 50% ciascuno].

Se invece converrete di riservare il godimento dell’unità abitativa a uno solo di voi, la detrazione spetterà per intero a quest’ultimo.

Ora pertanto possiamo rispondere anche all’ultimo quesito: qualora la casa venisse locata, il bonus fiscale residuo verrebbe perduto, non potendo più gli eredi disporre  dell’appartamento, che è un requisito – come accennato – fondamentale per la fruizione della detrazione.

Per completezza, vogliamo infine precisare che – nel caso in cui Vs. padre abbia in ipotesi “agganciato” la detrazione  concessa per il c.d. bonus mobili [di cui ci siamo occupati anche recentemente nella Sediva News dell’08/02/2019] ai lavori effettuati – tale agevolazione fiscale, ancorché goduta solo  in parte, non potrebbe in nessun caso [né mortis causa, inter vivos] essere trasferita (Cfr. Circ. 17/E/2015).

(mauro giovannini)

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