Non sono stato ammesso alla seconda rottamazione dei carichi iscritti a ruolo perché non ero riuscito a pagare una rata del piano di dilazione richiesto e ottenuto nel 2017 a fronte di alcune cartelle di pagamento.
Mi pare però che ora posso approfittarne e nel dubbio ho provveduto i primi di dicembre a saldare le rate omesse sperando di raggiungere lo scopo.

 

Con l’approvazione del D.L. n. 119/2018 si è dato il via al debutto della terza edizione della rottamazione delle cartelle.

Il provvedimento, sulla falsariga delle precedenti edizioni (disciplinate dall’art. 6, D.L. n. 193/2016 e dall’art. 1, D.L. n. 148/2017), prevede la possibilità di definire i carichi affidati all’agente della riscossione (ora Agenzia Entrate Riscossione) nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017.

Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, e con la trasmissione della domanda si bloccheranno comunque tutte le procedure esecutive e cautelari.

Per chi, come Lei, non è riuscito ad effettuare il pagamento delle rate della rottamazione-bis, è stato disposto – ai fini dell’ammissione alla rottamazione-ter – l’obbligo di allinearsi ai pagamenti mancanti entro e non oltre il 7 dicembre 2018, adempimento al quale ci pare Lei abbia tempestivamente ottemperato.

Occorre inoltre chiarire che la rottamazione-bis ha riguardato tre tipologie di contribuenti: a) soggetti con carichi affidati dal 1° al 30 settembre 2017; b) soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata; c) soggetti c.d. “ripescati” con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazione, se la sono vista rigettare per non aver pagato integralmente le rate scadute a fine 2016 riferite a dilazioni pregresse.

A fronte di tutto questo, la novella normativa ha previsto la possibilità di rientrare nei benefici della rottamazione-ter solo pagando – appunto entro il 7 dicembre 2018 – tutte le rate scadute sino a ottobre 2018.

Si tratta, come è facile capire, di una rimessione in termini la cui attuazione rappresenta una vera e propria condizione di accesso alla terza rottamazione.

Invero, una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue, pari al 20% del totale, potranno essere pagate – e dovrebbe pertanto essere proprio il Suo caso – entro cinque anni con applicazione degli interessi dello 0,3%: in particolare, una volta sistemato il passato, le somme residue – corrispondenti alle rate originariamente in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019 – verranno ripartite in dieci rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Di contro, chi – trovandosi in condizioni simili alle Sue – non avesse rispettato la scadenza del 7 dicembre, non solo è decaduto dalla rottamazione-bis ma non potrà neppure essere ammesso alla rottamazione-ter limitatamente ai medesimi carichi.

Per concludere, a carico del debitore non è previsto nessun adempimento ulteriore, dato che l’agente della riscossione trasmetterà automaticamente entro il 30 giugno 2019 un’apposita comunicazione e anche – a scanso di “equivoci” – i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate appunto rideterminate.

(andrea raimondo)

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