Tra i 155 studi di settore [individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018] cui si applica il regime premiale per il periodo d’imposta 2017 figura anche quello “evoluto” delle farmacie (YM04U) per il quale, al pari dell’anno precedente (2016), bisogna confrontarsi con la congruità generale – è un “ricavometro” e quindi un ammontare di ricavi adeguato a una serie di elementi contabili ed extracontabili specifici di ogni singola farmacia – e con i seguenti indici:

  • coerenza economica:
    • valore aggiunto per addetto;
    • margine per addetto non dipendente;
    • copertura del costo godimento beni terzi;
    • coefficiente di ricarico;
    • indice di rotazione delle scorte;
  • normalità economica:
    • incidenza degli ammortamenti dei beni strumentali mobili;
    • incidenza costi canoni leasing;
    • durata delle scorte;
    • incidenza costo del venduto sui ricavi;
    • incidenza costi residuali di gestione sui ricavi;
    • assenza del valore dei beni strumentali.

Le farmacie che risultano “congrue, coerenti e normali” dall’elaborazione dello studio di settore, applicabile ancora per il 2017 – che tuttavia dovrebbe essere l’ultimo di vigenza di questo tanto discusso strumento statistico-accertativo – beneficiano di quel particolare regime di favore di cui all’art. 10, comma da 9 a 13, D.L.201/2011, secondo il quale:

  • sono preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973 (redditi) e all’art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972 (Iva);
  • sono ridotti di un anno (cioè da cinque a quattro) i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 (redditi) e dall’art. 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 (Iva);
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. 600/1973 (c.d. “redditometro”) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertato risulti superiore per almeno un terzo a quello dichiarato (e non a un quinto come ordinariamente previsto).

Quindi, per poter accedere ai detti benefici, le farmacie devono:

  • dichiarare, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore risultando quindi congrue;
  • assolvere regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello Studio attraverso l’indicazione puntuale di tutti i dati ivi richiesti;
  • risultare coerenti e normali con gli specifici indicatori anch’essi previsti dallo Studio.

Le farmacie “congrue, coerenti e normali” potrebbero quindi vivere forse più serenamente il periodo dichiarativo che si sta perfezionando, nella ragionevole tranquillità che in caso di accertamento il Fisco – per contestare ipotetici occultamenti di materia imponibile – non potrà mettere in campo semplici presunzioni ma dovrà produrre prove, che ovviamente sono tutt’altra cosa…

(roberto santori)

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