Ci pare di sicuro interesse una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (n. 818 del 22/06/2016) sul tema delle spese di sponsorizzazione sostenute dalle farmacie allo scopo di incrementare i volumi di vendita.

Ecco in breve la vicenda.

Nel 2008 una farmacia sosteneva una spesa di 30.000 euro per apporre il suo logo su alcune autovetture che partecipavano ad una manifestazione fieristica, avvenuta a centinaia di chilometri di distanza dalla sede della farmacia stessa.

Il Fisco contestava la deducibilità  della spesa sotto diversi profili e la Commissione Tributaria provinciale adita dalla farmacia rigettava il ricorso, accogliendo genericamente le ragioni del Fisco.

La farmacia si rivolgeva al giudice d’appello che, riesaminando più approfonditamente il caso, riformava la decisione di I grado annullando l’accertamento.

I verificatori contestavano la deducibilità  della spesa per difetto di inerenza con l’attività  esercitata, cioè per difetto di quella necessaria correlazione che deve rinvenirsi tra il sostenimento della spesa e il conseguimento dei ricavi dell’attività , correlazione che sebbene non debba porsi direttamente per ogni tipologia di spesa (come, per l’appunto, le spese di pubblicità  o di sponsorizzazione) in termini di effettivo e sicuro conseguimento di maggiori ricavi, tuttavia deve essere evidente e – secondo la giurisprudenza dominante – ove contestata in sede di accertamento, va provata dal contribuente che l’ha portata in deduzione.

Le contestazioni dell’Ufficio in questa direzione si articolavano su diversi piani (genericità  del contratto, mancata documentazione dell’evento, ecc.) ma uno ci interessa in particolare perché riguarda un aspetto peculiare proprio dell’attività  di farmacia.

Ebbene, secondo i verificatori uno dei motivi per i quali sarebbe sicuramente mancata in questo caso l’inerenza della spesa di sponsorizzazione è la circostanza che le farmacie hanno un bacino di utenza circoscritto territorialmente e legato alla sede in cui sono ubicate per cui non sarebbe ravvisabile – sempre secondo la tesi del Fisco – l’utilità  e, quindi, in definitiva, ancora una volta, l’inerenza e la conseguente deducibilità  della spesa di una sponsorizzazione avvenuta nel corso di una manifestazione svoltasi in località  molto distante dalla sede dell’esercizio.

Ma puntuale e decisiva è giunta la replica dei difensori della farmacia, nell’evidenziare che l’obiettivo perseguito della sponsorizzazione era quello di ampliare le possibilità  di vendita di prodotti che interessano una fascia di clientela giovane maggiormente attratta dal tipo di manifestazioni che riguardano le autovetture; inoltre, a ulteriore sostegno della tesi difensiva, veniva allegata documentazione attestante un incremento nella vendita di prodotti, quali gli integratori e la cosmesi, utilizzati soprattutto da clientela giovanile fortemente interessata al mondo dei motori.

L’argomento è stato condiviso dai giudici regionali che infatti sullo specifico punto così concludono:

A giudizio della Commissione, se è vero che il mercato che interessa la farmacia ha una dimensione territoriale limitata, tuttavia appare plausibile che il fatto che il nome dell’azienda sia legato a manifestazioni che, pur svolgendosi in altre parti dei territorio, tuttavia siano conosciute attraverso i mezzi di comunicazione anche da clienti potenziali che risiedano nell’ambito territoriale in cui insiste l’attività , possa risultare utile ad una maggiore conoscenza dell’attività  e quindi ad un incremento del giro d’affari presso una parte della clientela che sia interessata da tali manifestazioni.

La deducibilità  delle spese di sponsorizzazione di una farmacia, in definitiva, non può quindi essere messa in discussione soltanto perché le relative manifestazioni avvengono al di fuori del normale bacino d’utenza dell’esercizio, quando però gli eventi abbiamo una tale risonanza mediatica da poter essere conosciuti agevolmente anche dai potenziali clienti della farmacia.

Ne deriva però, di contro, che ogni evento sponsorizzato che abbia carattere strettamente locale e non benefici di alcun mezzo di diffusione che possa agevolmente consentirne la conoscenza al di fuori dell’ambito locale, deve avvenire all’interno della porzione territoriale relativa alla sede farmaceutica per fugare ogni dubbio sulla sua effettiva conoscibilità  da parte dei potenziali clienti della farmacia, e la pronuncia dei giudici veneziani appena commentata si traduce in tal senso in un utilissimo suggerimento per tutte quelle farmacie che sempre di più hanno deciso – per sviluppare la loro attività  – di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione di eventi e manifestazioni sportive e fieristiche.

(stefano civitareale)

 

 

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