Due domande per un approfondimento sulla questione degli scontrini inviati alla Agenzia delle Entrate per il 730.
1) Il gestionale invia in automatico i dati e la ricevuta che arriva a conferma del corretto invio è un file pdf: è necessario stamparlo oppure può essere conservato così com’è in forma elettronica?
2) L’utente deve comunque conservare lo scontrino emesso in caso di verifiche fiscali oppure può “disinteressarsene” , visto che comunque il dato è acquisito dall’agenzia delle entrate ? (Domanda che mi viene posta spesso, come se io fossi un commercialista…..)

Sulla prima domanda : L’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. 175/2014, che ha introdotto la dichiarazione dei redditi “precompilata” e il correlativo obbligo a carico di determinate categorie di soggetti – tra cui le farmacie – di invio dei dati al sistema TS, sanziona (piuttosto pesantemente, tra l’altro) le violazioni di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati e dispone (al comma 6) che “L’agenzia delle Entrate effettua i controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” .
L’Agenzia delle Entrate ha quindi il potere di controllare – presumibilmente nel contesto delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi “precompilate” – anche il corretto invio dei dati stessi da parte dei soggetti terzi preposti a tale adempimento, i quali pertanto devono essere in grado, in caso di contestazione, di dare prova della correttezza e tempestività di ogni trasmissione.
A questi fini, come sappiamo, il sistema TS genera a ogni invio un numero di protocollo che viene restituito come attestazione dell’invio stesso e che costituisce (anche) la chiave di ricerca dei vari flussi; tale risultato è editabile anche in formato “pdf” per consentirne la leggibilità e va conservato e reso disponibile a richiesta per la stampa (anche se  riteniamo non debba essere necessariamente stampato al momento della ricezione e conservato in cartaceo) per tutto il periodo – a partire dal 2016 – del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e dunque fino al 31/12/2022.
Sulla seconda domanda – Secondo l’art. 5, comma, lett. a) del D.lgs. 175/2014, l’accettazione senza modifiche della dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite sostituto di imposta esclude il controllo formale dei dati indicati; perciò, in astratto, verrebbe meno la necessità della conservazione dei relativi documenti giustificativi.
Resta tuttavia la possibilità di controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle varie detrazioni e deduzioni fiscali (ad esempio, se la spesa medica è sostenuta per il figlio a carico con intestazione del documento al genitore, il controllo potrebbe riguardare l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste affinché il figlio possa considerarsi fiscalmente a carico).
A parte quello appena citato, che parrebbe per la verità l’unico caso di eliminazione “fin da subito” di ogni obbligo di conservazione, nelle altre circostanze sembra necessario conservare scrupolosamente tutti i giustificativi dei vari oneri deducibili/detraibili fatti valere in dichiarazione.
E  per concludere – sempre ricordando che non spetta certo al farmacista verificare la posizione fiscale dei clienti, perché l’unico obbligo posto a suo carico è quello della consegna (dietro espressa richiesta) dello scontrino parlante debitamente compilato, e che ogni indicazione/consiglio sul trattamento fiscale delle varie spese in farmacia si risolve in realtà in un atto di pura cortesia verso la propria clientela senza perciò  assunzione di alcuna responsabilità – il consiglio migliore che si può ragionevolmente dare è forse quello di conservare con cura la documentazione relativa a oneri deducibili/detraibili per tutto il periodo accertabile (a partire dal 2016, lo ripetiamo, a tutto il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e di rinviare invece il cliente al proprio commercialista per ogni ulteriore valutazione.

(stefano civitareale)

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