La differenza tra SOP e OTC si assottiglia sempre più perché il CdS, ad esempio, ha ora affermato – respingendo con la sentenza n. 2217 del 12/5/2017 l’appello del Min. Salute contro Tar Lazio n. 7539/2016 – che, oltre agli OTC, anche i SOP “possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico”, come del resto prescrive, senza distinguere tra gli uni e gli altri, l’art. 96 (in vigore però soltanto dal 29/2/2008) del Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano di cui al d.lgs. 219/2006.
Per il terzo comma dell’art. 96, tuttavia, soltanto gli OTC “possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti” in farmacia e in parafarmacia, a meno che anche qui la giurisprudenza non finisca ben presto per pensarla diversamente e l’aria che tira sembra orientata proprio in questa direzione.
La decisione del CdS tiene conto dichiaratamente anche dei principi comunitari, richiamando in particolare la Direttiva 2002/83/CE, e precisando che ulteriori divieti e differenziazioni adottate dal legislatore italiano in materia sarebbero state (e sarebbero in futuro) in contrasto anche con le norme della UE.
(matteo lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!