Farmacia di nuova istituzione, concorso straordinario, sede cittadina.
Ma il comune non identifica bene la pianta organica indicando genericamente una zona periferica del capoluogo dove è da tempo in esercizio una farmacia, mentre l’altra del comune è collocata in una frazione di 2000 abitanti.
La farmacia che è stata assegnata nel concorso straordinario, la terza del comune, è stata autorizzata ad aprire proprio nella frazione a una distanza dall’altra, rurale sussidiata, di 1,5 km.
Recentemente però la nuova farmacia è stata riconosciuta rurale: è possibile questo, data la distanza dall’altra farmacia rurale?
La vicenda dovrebbe essere la seguente: nella p.o. del comune preesistevano al decreto Cresci Italia due sedi farmaceutiche, urbana quella coincidente con il capoluogo e rurale sussidiata quella relativa alla frazione.
Quest’ultima potrebbe anche essere stata istituita a suo tempo in soprannumero con il criterio topografico e poi però riassorbita con il provvedimento di revisione straordinaria, che ha in ogni caso istituito – perché evidentemente consentito dalla consistenza demografica dell’intero comune al 31/12/2010 [quindi, di almeno 8.251 abitanti: 3.300 + 3.300 + 1.651] – una terza sede infine assegnata a seguito del concorso straordinario.
Tutte e tre le sedi dovrebbero dunque essere oggi “in numero”.
Ma la terza sede, come vediamo, è stata configurata e descritta nella p.o. in “forma semplificata”, senza perciò delineare precisamente la relativa porzione territoriale [è una questione affrontata recentemente nella Sediva news del 12/04/2017: La difficile convivenza di “sedi” definite e “zone” indicate in forma semplificata], ma soltanto la “zona” di pertinenza, che tuttavia – stando a quanto rileviamo dal quesito – sembra sia stata indicata tanto genericamente da poter al tempo stesso legittimare l’apertura della farmacia sia all’interno del capoluogo come nell’abitato della frazione, ad esempio con una formulazione del tipo: “la zona a nord …”.
Conosciamo la popolazione della frazione ma non quella del capoluogo né di eventuali altre località distaccate, ma si deve pensare che sia stato lo stesso assegnatario della terza sede a rivolgere istanza al Comune e/o alla Asl per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio nella frazione, pur apparendo una scelta almeno epidermicamente abbastanza singolare vista la modesta attuale consistenza demografica.
D’altra parte, può darsi che il capoluogo sia da qualche tempo in fase di decremento demografico e/o che la frazione presenti caratteristiche di sviluppo edilizio e abitativo tali da aver suggerito all’assegnatario di optare per una tale soluzione, ma è comunque da credere che l’assistenza farmaceutica sia stata ritenuta dal Comune e/o dalla Asl sufficientemente assicurata dall’unica farmacia ivi ubicata, e invece bisognosa di due esercizi la frazione, non essendo spiegabile diversamente il rilascio dell’autorizzazione all’apertura della terza farmacia proprio nell’abitato di quest’ultima.
È chiaro peraltro che, una volta che la farmacia sia stata attivata nella frazione, il riconoscimento della sua “ruralità” è una conseguenza ineludibile e però questo non può incidere sul limite di distanza da rispettare dalle altre due farmacie (rurali o urbane che siano a loro volta), neppure quindi da quella già ubicata nella frazione; e il limite è quello ordinario di 200 metri.
La distanza di 3.000 metri sarebbe infatti entrata in ballo soltanto nel caso in cui quella preesistente nella frazione fosse stata istituita con il criterio topografico ai sensi dell’art. 104 TU. e non riassorbita – per scelta comunale adeguatamente motivata – nel provvedimento di revisione straordinaria della p.o., risultando quindi tuttora soprannumeraria.
Ma questa è un’ipotesi che nelle premesse – anche per la laconicità del quesito – abbiamo dovuto ragionevolmente escludere: l’ubicazione della terza farmacia a una distanza dall’altro esercizio della frazione inferiore a 3.000 metri ma superiore a 200 deve perciò ritenersi legittima, nonostante la “ruralità” di ambedue le farmacie.
(gustavo bacigalupo)
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