Anche i farmacisti che non vi hanno partecipato conoscono probabilmente l’iter – ancor più sofferto di altri concorsi straordinari – della procedura laziale, nella quale la Regione tra agosto e settembre ha provveduto ad assegnare in via definitiva soltanto 64 delle 200 [rispetto alle complessive 271] sedi accettate dagli assegnatari provvisori all’esito del primo interpello.
È possibile peraltro, come noto, che alcune delle 64 compagini non adempiano a tutte le prescrizioni imposte dalla determina regionale di assegnazione e che “liberino” quindi le rispettive sedi per i secondi interpellandi, per i quali inoltre potranno rendersi disponibili – in tempi diversi e per le varie ragioni che conosciamo – anche parecchie delle sedi che nella prosecuzione del primo interpello verranno assegnate agli altri 136 vincitori.
Come sapete, però, questa scelta regionale di arrestare la prima tornata a sole 64 assegnazioni è stata dovuta all’intendimento di non coinvolgere per il momento le 7 sedi di Latina, la cui sorte infatti avrebbe dovuto essere decisa dal CdS nell’udienza del 20 dicembre u.s.
Su quelle che potranno essere le conseguenze nel caso in cui il CdS abbia accolto o invece respinto gli appelli proposti dal Comune (contro le sentenze del Tar Latina che avevano annullato l’istituzione delle 7 sedi) ci siamo intrattenuti più volte e in particolare nella Sediva News del 27/09/2016 (“Il concorso laziale si va stabilizzando, anche se…”).
Senonché, contrariamente a quel che ritengono numerosi concorrenti (che hanno infatti chiesto lumi sull’esito dell’udienza sin dal giorno dopo), la decisione del Consiglio di Stato non può ancora conoscerla nessuno e ci vorrà qualche tempo perché sia pubblicata, perché le questioni da risolvere erano più di una, nel senso che – laddove abbia ritenuto di accogliere gli appelli sul punto specifico dell’organo comunale competente alla revisione straordinaria della p.o. del 2012 (la Giunta e non il Consiglio come hanno ritenuto i primi giudici) –  il CdS ha dovuto soffermarsi anche sulle censure di merito (non esaminate dal Tar) dedotte dagli originari ricorrenti, vincitori in primo grado, e da loro sicuramente riproposte in sede di appello.
La stesura della sentenza, dunque, richiederà forse molti giorni di lavoro e sarà perciò resa nota verosimilmente a febbraio o a marzo e fino ad allora è possibile – come diremo meglio in prosieguo – che la Regione non riavvii le assegnazioni.
Il 20 dicembre scorso è stato però discusso – contemporaneamente agli appelli del Comune di Latina contro le sentenze di primo grado – anche quello cautelare della Regione contro l’ordinanza del Tar pontino n. 168 del 9/6/2016 che aveva sospeso la deliberazione laziale GO1640/2016, quella che elencava le sedi (sub judice o meno) a disposizione degli interpellati imponendo loro una quantità industriale di precetti e adempimenti (del resto ben noti ai concorrenti laziali), alcuni ultronei e/o di dubbia legittimità.
Infatti, la citata ordinanza del Tar – tenuto conto della persistente esecutività della precedente propria decisione n. 548/2013 (di annullamento, come appena ricordato, del provvedimento istitutivo delle 7 sedi) – aveva ritenuto “elusiva del giudicato” la fondamentale deliberazione regionale per aver “disposto – ancorché con clausola di salvaguardia – di sedi farmaceutiche da assegnare nell’ambito del territorio del comune di Latina” [v. Sediva News del 15/6/2016: “Le 7 sedi neo-istituite a Latina: il Tar Lazio presenta il conto alla Regione”], accogliendo pertanto l’istanza di sospensione del provvedimento prodotta dal ricorrente, un titolare di farmacia di Latina, e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del 23/2/2017 (che potrebbe d’altra parte rivelarsi inutile per quel che preciseremo tra un momento).
Questo provvedimento del Tar è stato perciò impugnato dalla Regione, sempre in sede cautelare, al Consiglio di Stato che con l’ordinanza n. 5462 del 23/9/2016 – invece di rispondere in termini esaustivi, come generalmente è dato vedere, all’istanza regionale – ha imprevedibilmente preferito questa volta, da un lato, soddisfare “interinalmente” le “esigenze cautelari prospettate dalla Regione Lazio, con riferimento alla posizione degli interessati all’assegnazione delle altre sedi farmaceutiche” con la precisazione (comunque ineccepibile) che “gli effetti della sospensione della deliberazione GO1640/2016 devono intendersi limitati alle sedi concernenti il Comune di Latina (così come scaturisce dalla interpretazione dell’impugnazione proposta in primo grado alla luce dell’interesse della ricorrente)”, e però, dall’altro lato, rinviare la decisione definitiva sull’appello cautelare all’udienza del 20 ottobre 2016 (poi differita al 20 dicembre), assumendo che in quella circostanza, nella quale andava all’esame del Collegio l’intera vicenda di Latina, l’appello regionale avrebbe potuto “essere adeguatamente valutato”.
Ed eccoci finalmente alla strettissima attualità da cui prendono le mosse queste note.
La discussione di merito degli appelli contro le sentenze di primo grado di annullamento dell’istituzione delle 7 sedi e la discussione della fase cautelare di quello contro l’ordinanza del Tar n. 168 del 9/6/2016, come si é visto, sono state quindi fissate alla stessa data del 20 ottobre e poi rifissate alla stessa data del 20 dicembre.
Ora, mentre la decisione definitiva sulla revisione straordinaria della p.o. del 2012, e perciò sulla legittimità dell’istituzione delle 7 sedi, sarà nota – lo abbiamo rilevato all’inizio – soltanto tra un pò di tempo, quella sull’istanza regionale di riforma dell’ordinanza del Tar n. 168/2016 (che aveva sospeso il primo interpello limitatamente alle 7 sedi) è stata invece, secondo consuetudine, pubblicata il giorno dopo: si tratta dell’ordinanza del CdS n. 5740 del 21/12/2016.
La “stravaganza un po’ alchimistica” del Consiglio di Stato, evocata nel titolo, sta esattamente in questo provvedimento, perché qui il Supremo Consesso – trascurando disinvoltamente il piccolo particolare che le 7 sedi di Latina sono tuttora giuridicamente inesistenti – accende improvvisamente il semaforo verde anche per un’immediata loro assegnazione definitiva, affermando “che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello della Regione alla conclusione in tempi ragionevoli della procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili al fine di assicurare una più omogenea distribuzione dei farmaci sul territorio”, e rilevando a monte di questa notazione che “…per quanto di interesse, la delibera impugnata prevede una assegnazione delle sedi oggetto di contenzioso sotto condizione risolutiva espressa, correlata all’esito dei giudizi pendenti”.
Non sarebbe di grande utilità soffermarsi particolarmente sullo scarso fondamento di questa spericolata enunciazione perché quel che conta – almeno sul piano dei principi – è che la Regione ora potrebbe legittimamente assegnare in via definitiva,  pur con i se e i ma indicati nella deliberazione-quadro originaria, tutte le altre 136 sedi, comprese le 7 di Latina.
Può darsi che – anche sulla spinta delle pressioni ricevute da ogni parte (non tutte a torto, beninteso) e che ancor più riceverà nei prossimi giorni all’esito dell’ordinanza del CdS – la Regione riavvii quanto prima il procedimento [l’unico concorso straordinario che in questo momento è improcedibile per effetto di pronunce giudiziarie resta pertanto quello calabrese: v. Sediva News del 17/11/2016], come può darsi anche che preferisca attendere la pubblicazione della sentenza d’appello sulla sorte definitiva delle 7 sedi, se non addirittura le decisioni del Tar Lazio sui ricorsi contro la graduatoria (il più preoccupante dei quali – per i vincitori – è tuttavia destinato a una sicura pronuncia di inammissibilità…), che dovrebbero essere pubblicate a marzo o aprile.
Certo è, per concludere, che quest’ultimo provvedimento non sembra – magari proprio per la sua indubbia “singolarità” – sia stato frutto del caso, e anzi la netta impressione è che esso sia figlio di una disamina generale della questione-Latina, da cui il Consiglio di Stato potrebbe infatti aver tratto il convincimento che l’istituzione delle 7 sedi è stata legittima, e che dunque fosse “opportuno” cogliere l’occasione della decisione cautelare per anticipare nei fatti quella futura di merito sul loro destino, restituendo subito piena efficacia all’intera deliberazione regionale del 26 febbraio 2016.
Vedremo quindi presto quali saranno le scelte regionali.
Nel frattempo, buon anno a tutti.

(gustavo bacigalupo)

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