Aderendo alla richiesta di parecchie farmacie assistite, la rubrica “Normativa, giurisprudenza, ecc.” – sinora pubblicata soltanto su “Piazza Pitagora” – viene inserita integralmente anche in una specifica Sediva News.
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- Misure a favore delle zone colpite dal terremoto : Il “Decreto Sisma” è Legge
Legge 17/12/2016, n. 229 (in G.U. 17/12/2016, n. 294)
È stata pubblicata sulla G.U. la Legge di conversione del D.L. 189/2016 (vedi la “pillola”: “Terremoto del 24/08/2016: le misure urgenti a favore di cittadini ed imprese” in Piazza Pitagora n. 692 dell’ 08/11/2016”) che detta le misure a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici iniziati lo scorso 24 agosto. In particolare è stata confermata al 30 settembre 2017 la proroga del termine per i versamenti tributari e contributivi sospesi, mentre gli altri adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017. - Il Decreto fiscale è Legge
Legge 02/12/2016, n. 225 (in G.U. 02/12/2016, n. 282)
V. Sediva News del 19/12/2016.
- Il trasferimento della farmacia all’interno della sede può rivelarsi legittimo anche quando il nuovo locale disti a meno di 200 m. dagli altri esercizi
Consiglio di Stato – ord. 02/12/2016, n. 5435
Il Tar di Catanzaro, con ord. n. 60/2016, aveva rigettato l’istanza di sospensione del provvedimento con cui l’Asp di Vibo Valentia imponeva a un titolare di farmacia di ritrasferire l’esercizio nel locale di precedente ubicazione.
Ma il CdS ha ora riformato il provvedimento di primo grado accogliendo la domanda cautelare e precisando “che il criterio della distanza minima di 200 metri tra farmacie deve ritenersi ancora in vigore (cfr. Cons. Stato, III, n. 3423/2015 e n. 603/2015), ma deve applicarsi tenendo conto della situazione specifica, di modo che un trasferimento a distanza inferiore non risulta solo per questo illegittimo, se – come sembra avvenuto nel caso in esame – : (1) – il trasferimento non ha comportato una invasione dei confini della sede/circoscrizione farmaceutica altrui rispettati dalla precedente ubicazione; (2) – anche rispetto alla ubicazione precedente la distanza minima non era rispettata ed il trasferimento comporta un significativo allontanamento dalla farmacia concorrente”.
Sembra pertanto che il CdS conferisca sempre meno rigore al rispetto della distanza legale quando in particolare – fermo il rispetto dei confini della sede di pertinenza – il locale precedente si trovasse anch’esso a meno di 200 m. dagli esercizi più vicini e il nuovo, pur a distanza parimenti inferiore, abbia comportato un “significativo allontanamento dalla farmacia concorrente”.
(g.b.)
- Non è valutabile l’idoneità in un precedente concorso senza indicazione della regione che lo ha bandito
Consiglio di Stato – sent. 24/11/2016, n. 4930
Il CdS conferma un suo precedente in terminis (n. 796/16): le peculiarità del concorso straordinario, improntato su criteri di massima accelerazione, impongono un’attenuazione del “soccorso istruttorio” e quindi la Commissione legittimamente non valuta l’idoneità in un altro concorso se il concorrente non ha espressamente indicato la regione che lo aveva bandito. - Il CdS scrive la parola fine: la revisione della p.o., sia ordinaria che straordinaria, compete in via esclusiva al comune
Consiglio di Stato – sent. 27/10/2016, n. 4525
V. Sediva News del 22/12/2016 - La valutazione delle pubblicazioni (concorso straordinario lombardo) non è sindacabile dal giudice se non per manifesta illogicità o irragionevolezza
Tar Lombardia – sent. 15/12/2016, n. 2369
Una precedente decisione dei giudici milanesi (sent. n. 58/2016) aveva imposto alla Commissione lombarda di valutare un master e alcune pubblicazioni; senonché, in ottemperanza a questa decisione la Commissione aveva bensì espresso una valutazione ma vicina allo zero, e di qui un ulteriore ricorso al Tar che ha ora respinto l’impugnativa, affermando che “tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non in presenza di un vizio macroscopico di illogicità ed irragionevolezza, che non è stato dedotto nel ricorso, il quale conferma il carattere divulgativo delle pubblicazioni”.
Quel ricorrente ha pertanto vinto la battaglia ma, almeno per il momento, non la guerra. - Propendendo per la tesi (del CdS) favorevole ai “rurali”, i giudici calabresi, come tempo fa il Tar siciliano, sospendono l’efficacia della graduatoria del concorso straordinario
Tar Calabria – decreto pres. 11/11/2016, n. 517 e ord. 01/12/2016 n. 552
Sul decreto v. Sediva News del 17/11/2016
L’ordinanza, confermando in pratica il decreto monocratico, sospende la graduatoria calabrese: è esattamente quel che accadde due o tre mesi fa anche per la graduatoria siciliana a seguito di un’ordinanza del Tar palermitano, subito dopo però riformata dal CGARS.
Anche il provvedimento del Tar Calabria sarà verosimilmente portato al CdS che potrà – come per la graduatoria siciliana – annullarlo (come noi pensiamo) e ridare così vita al concorso calabrese, oppure, condividendo i sospetti del Tar di R.C., respingere l’appello cautelare e confermare quindi la sospensione della graduatoria concorsuale.
(g.b.)
- A favore del parere ministeriale sulla farmacia-grossista
Tar Campania – sent. 16/11/2016, n. 5285
Per i giudici napoletani, il Ministero ha ragione perché il ricorso al codice identificativo univoco della farmacia (anche) per l’acquisto di merce destinata al commercio all’ingrosso determina una commistione contra legem tra le due attività, interrompendo il percorso della tracciabilità e invertendo le fasi della filiera.
(s.l.)
- Contro il parere ministeriale sulla farmacia-grossista
Tar Lazio – sent. 11/11/2016, n. 11238 e n. 11240
Invece, per i giudici romani il Dicastero ha torto: pur dichiarando infatti inammissibili i due ricorsi, perché proposti contro un semplice parere (quello appunto ministeriale), il Tar Lazio nella sostanza finisce per deciderli nel merito, affermando – discostandosi così dalla decisione campana (v. sopra) – che il parere “espone una conclusione in palese contrasto col quadro normativo vigente”.
Per il Tar, in particolare, mancherebbero nel nostro ordinamento norme che in termini non equivoci impediscano al titolare di farmacia, che sia anche autorizzato all’esercizio dell’attività all’ingrosso, passaggi “interni” di farmaci dalla farmacia come tale al “magazzino grossista” come tale.
Se prima non interverrà una norma di legge, dunque, sarà il CdS a risolvere definitivamente la vicenda anche se le notazioni del Tar Lazio, che peraltro almeno sul piano numerico stanno trovando maggiori consensi, non sembrano pienamente condivisibili.
(s.l.)
- L’atto dell’amministratore di società in conflitto con gli interessi sociali
Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 19/12/2016, n. 26097
La Corte Suprema ha stabilito che l’atto compiuto dall’amministratore di una società (anche in violazione dell’allora vigente art. 2624 c.c.), che ha consentito di iscrivere ipoteca su un immobile dell’impresa a garanzia di un mutuo contratto per finalità personali, non può essere considerato nullo tout court, ma solo annullabile.
(m.g.)
- Il contratto di locazione non registrato è nullo e dunque il canone va restituito
Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 13/12/2016, n. 25503
Per i giudici di Piazza Cavour è radicalmente nullo – ai sensi dell’art. 1, co. 346, della L. 311/2004 (Legge Finanziaria per il 2005) – il contratto di locazione che non sia stato mai registrato; pertanto, l’inquilino ha diritto alla restituzione di tutti i canoni versati. - L’amministratore risponde penalmente dell’omesso versamento Iva della società
Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 10/11/2016, n. 47239
I giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto nell’amministratore di fatto (e non in quello di diritto) il soggetto responsabile penalmente per la condotta evasiva tenuta dalla società. Questi, infatti, è il vero responsabile del reato di omesso versamento dell’Iva, in quanto è il soggetto che gestisce effettivamente l’impresa ed è in grado di assolvere gli adempimenti fiscali.
(s.c.)
- Quando la responsabilità della revoca delle agevolazioni “prima casa” può essere solidale tra il venditore e l’alienante dell’immobile
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 30/11/2016, n. 24400
Se la decadenza dal bonus fiscale “prima casa” è derivata da cause non imputabili al solo acquirente (nel caso di specie, le caratteristiche di lusso dell’immobile ai sensi del D.M. 02/08/1969), anche il venditore è tenuto a versare, in solido, l’imposta di registro dovuta, ai sensi dell’art.57, DPR n.131/1986.
(s.c.)
- I documenti richiamati nella motivazione degli atti tributari devono essere allegati solo se non conosciuti dal contribuente
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 23/11/2016, n. 23923
Gli Ermellini hanno affermato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem” , cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Tuttavia, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
- Valida la notifica degli atti tributari presso l’ultimo domicilio conosciuto dal Fisco
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 18/11/2016, n. 23509
È onere del contribuente indicare preventivamente all’A.f. il proprio domicilio fiscale, comunicando tempestivamente anche le eventuali variazioni; il mancato adempimento a tale obbligo legittima l’Ufficio a eseguire validamente le notifiche degli atti tributari all’ultimo domicilio fiscale noto. - Ulteriore ribasso del tasso legale d’interesse dal 2017
Ministero dell’Economia e Finanze – Decreto 07/12/2016
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del saggio legale d’interesse in ragione d’anno è fissata allo 0,1%.
V. Sediva News del 19/12/2016 - On line il nuovo modello di rottamazione delle cartelle di pagamento
Equitalia – modulo di definizione agevolata cartelle di pagamento 03/12/2016
A seguito della conversione in legge del decreto fiscale (v. Sediva News del 19/12/2016), che ha modificato la procedura e la tempistica della rottamazione delle cartelle di pagamento, Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo modello di richiesta di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati al concessionario della riscossione entro il 31/12/2016. - Tributi locali: comunicazione dell’IBAN da parte dei contribuenti
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comunicato 01/12/2016
Al fine di agevolare e velocizzare le procedure di liquidazione delle richieste di rimborso da parte dello Stato, il MEF invita i contribuenti, che non vi avessero ancora provveduto, a comunicare il proprio codice IBAN al comune competente per l’istruttoria della pratica di rimborso degli errati versamenti IMU. - Le regole per la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nel 2017
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 01/12/2016, n. 212804
Nel rispetto dei punti stabiliti dall’Unione Europea nella c.d. “Agenda digitale”, in adempimento ai dettati del Governo (art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015), l’A.f. ha apportato modifiche ai Provvedimenti 28 ottobre 2016, nn. 182070 e 182017, stabilendo che, per consentire la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi riferiti alle operazioni del periodo d’imposta 2017 (primo anno di applicazione) e seguenti, le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2017. Inoltre, è stato chiarito che, entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati trimestrali, è possibile apportare la modifica di dati già trasmessi relativi a fatture riferite al medesimo trimestre.
(r.s.)
- La detrazione per l’acquisto del box auto è ammessa anche senza bonifico, a condizione che…
Agenzia delle Entrate – Circ. 18/11/2016, n. 43/E
V. Sediva News del 09/12/2016.
(Studio Associato)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!