Visto che “l’art. 9, comma 2 L.R. 26 del 30/7/2002 prevede che all’esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa”, si chiede con quali modalità dovrebbe essere lasciata accesa, ovvero, se h24 a prescindere dall’apertura della farmacia, oppure se accesa solo durante gli orari di apertura e di svolgimento del turno di reperibilità.
Già un’interpretazione meramente letterale della disposizione regionale farebbe propendere per l’obbligo di accensione 24 ore su 24 dell’insegna a croce della farmacia.
Infatti, la prescrizione normativa è quella di affiggere non semplicemente un’insegna a forma di croce ma una croce luminosa (e non soltanto illuminabile o illuminata), insomma qualcosa che brilli, in quanto tale, di luce propria.
Ma l’obbligo di mantenere permanentemente acceso (quanto meno) il simbolo identificativo della farmacia sembra trovare implicita conferma nell’art. 5, del D.lgs. 153/2009 (proprio quello in materia di farmacia dei servizi…) rubricato “Utilizzo di denominazioni e simboli” che dispone testualmente come segue: “Al fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”
La disposizione conferma, se mai se ne fosse dubitato, che quello della farmacia è un servizio pubblico che in astratto viene svolto anche quando l’esercizio è chiuso – non fosse altro per segnalarne la presenza e/o per l’esposizione obbligatoria dei turni di guardia farmaceutica – e pertanto l’obbligo di identificazione di tale servizio nei confronti dei cittadini probabilmente non può conoscere soluzioni di continuità, così come la luce della sua croce.
(stefano civitareale)
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