Il Parlamento, come sappiamo, ha approvato la legge di Bilancio 2017, che è in attesa di essere pubblicata in G.U.
Di seguito le novità più importanti, anche se in parte già illustrate nelle Sediva News del 31 ottobre, 2, 3, 4 e 7 novembre 2016.
Proroga del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica: è stata prorogata la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica fino al 31/12/2017, estesa al 31/12/2021 per i lavori realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali la detrazione può essere elevata fino al 70% se l’intervento ha un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’intero edificio e al 75% se il lavoro migliora la prestazione energetica invernale ed estiva.
Nel caso di ristrutturazioni concernenti il condominio, le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad Euro 40.000 per ognuno degli appartamenti che compongono l’edificio.
Sempre i condomìnî possono optare, in luogo della detrazione del 70/75%, per la cessione del credito d’imposta formato con gli interventi di riqualificazione energetica a favore dei soggetti che abbiano materialmente effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati.
– Proroga del bonus per la ristrutturazione degli edifici: viene prorogata la detrazione dall’Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie operate fino al 31/12/2017 per l’importo massimo di spesa di Euro 96.000,00 per unità immobiliare. Nell’ipotesi in cui gli interventi si limitino alla mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite di spese di Euro 96.000, si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni per i quali si è già usufruita tale detrazione.
I contribuenti che effettuano questi lavori potranno anche godere della detrazione del 50%, per una spesa massima di Euro 10.000,00, per l’acquisto di mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiori alla A+.
– Bonus sisma: per gli edifici costruiti su zone sismiche 1, 2 e 3 (che ormai abbiamo purtroppo imparato tutti a conoscere) sarà concessa una detrazione in misura pari al 50% della spesa sostenuta nel periodo dall’1/01/2017 al 31/12/2021, ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per l’adeguamento degli edifici alle norme antisismiche, che sale al 70% e 80% se gli interventi riducono la classe di rischio a quella immediatamente inferiore o rispettivamente di due classi inferiori.
Il 70-80% sale al 75-85% se i lavori interessano l’intero condominio.
L’ammontare di queste spese condominiali antisismiche su cui effettuare le detrazioni non può essere superiore ad Euro 96.000 moltiplicato anche qui per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Anche in questo caso il condominio può cedere il credito d’imposta ai soggetti che hanno effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.
– Proroga del superammortamento: viene prorogato a tutto il 2017 il beneficio dell’ammortamento al 140% del costo sostenuto per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi, esclusi i fabbricati, i beni per i quali il coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5% ed escluse – ma lo sappiamo da tempo e ne abbiamo parlato più volte anche molto recentemente – le autovetture utilizzate anche dal titolare o concesse in uso ai dipendenti (restano perciò agevolabili soltanto quelle utilizzate esclusivamente quali beni strumentali dell’azienda, come è, ad esempio, per i taxi).
L’acquisto deve essere però effettuato nel corso dell’anno 2017 e può essere consegnato sino al 30 giugno 2018 a condizione (i titolari non giovanissimi ricorderanno che si tratta di meccanismi che il legislatore fiscale ha già adottato altre volte) che entro la fine del 2017 l’ordine sia accettato e sia stato effettuato il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
– Introduzione dell’iperammortamento: si tratta del beneficio dell’ammortamento addirittura al 250% delle spese relative ad acquisti di beni legati al progetto “Industria 4.0”, cioè di beni funzionali alla trasformazione tecnologica delle imprese.
Sarà stilato un elenco di beni ammissibili divisi in 47 categorie, tra cui rientrano, per quel che interessano le farmacie, anche i robot e i sistemi robotizzati.
Anche in questo caso l’acquisto deve essere effettuato nel corso dell’anno 2017 e può essere consegnato sino al 30 giugno 2018 a condizione che entro la fine del 2017 l’ordine sia accettato e sia stato operato il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Sarà possibile anche beneficiare di un ammortamento maggiorato del 40% per il costo del software necessario al funzionamento dei beni che possono godere del beneficio dell’iperammortamento.
In ogni caso, è bene rammentarlo, non possono essere ridotti gli acconti d’imposta dovuti per l’anno 2017 in funzione del minor onere fiscale connesso a questo beneficio che resta tuttavia davvero interessante.
– Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata: in deroga all’ordinario regime di competenza, le farmacie che hanno adottato la contabilità semplificata pagheranno le imposte sugli incassi effettivamente percepiti e sulle spese effettivamente sostenute, cioè secondo il c.d. “principio di cassa”.
Bisogna peraltro verificare caso per caso se conviene percorrere questa strada e non optare invece per il regime di contabilità ordinaria anche, ad esempio, per poter usufruire della tassazione IRI (di cui parleremo tra un momento), tenendo inoltre conto che ormai gli incassi delle ASL sono sufficientemente accorrentati e che invece talvolta il pagamento delle forniture viene rimandato.
– Deducibilità canoni di noleggio: gli agenti e i rappresentanti di commercio potranno dedurre i costi di locazione per le autovetture fino ad Euro 5.164,57 annui, in luogo dei precedenti Euro 3.615,20.
– Canone rai: per il 2017 si riduce dagli attuali 100 Euro a 90 Euro, da riscuotere sempre con addebito sull’utenza elettrica.
– Proroga del blocco degli aumenti delle imposte regionali e comunali: è stato prorogato a tutto il 2017 il blocco già previsto dalla Legge di Stabilità 2016 delle aliquote relative alle addizionali irpef regionali e comunali.
– Abolizione Irpef agricola: per il triennio 2017/2019 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non saranno assoggettati a tassazione.
– Regime di tassazione per gli stranieri: lo straniero che trasferisce la propria residenza in Italia potrà optare per un’imposta sostitutiva dei soli redditi prodotti all’estero pari ad Euro 100.000 forfettarie.
– Detassazione dei premi di risultato: il lavoratore dipendente che percepisce premi di risultato (con esclusione del lavoro straordinario) avrà la possibilità di usufruire di una tassazione forfetaria del 10% con il limite di Euro 3.000 annui (nel 2016 il limite era Euro 2.000), sempreché nell’anno precedente egli abbia avuto un reddito di lavoro dipendente inferiore a Euro 80.000 (nel 2016 questo limite era di Euro 50.000).
Come negli altri anni, tuttavia, l’agevolazione deve in ogni caso essere prevista nei contratti collettivi, quel che in precedenza – almeno per le farmacie – non sempre è avvenuto.
Il lavoratore potrà comunque scegliere di usufruire, in luogo dei premi in denaro, di benefit aziendali. E’ invece esclusa anche da tale imposta sostitutiva la somma versata a titolo di contributi a forme pensionistiche complementari in sostituzione dei premi agevolati.
– Contributi gestione separata: per l’anno 2017 gli autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps dovranno versare quale aliquota contributiva il 25% del proprio reddito.
– Fondo sostegno natalità: i genitori dei nuovi nati o adottati dal 1° gennaio 2017 avranno un premio di Euro 800. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente viene esteso a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018. Inoltre, i genitori dei figli nati dal 1° gennaio 2016 avranno diritto ad un buono di Euro 1.000 per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido o per essere supportati nei casi in cui i bambini al di sotto dei tre anni siano affetti da gravi patologie croniche.
– Cumulo versamenti contributivi: potranno essere cumulati gratuitamente i versamenti di contributi effettuati a diverse casse di previdenza, incluse quelle dei liberi professionisti.
– Aumento della detrazione d’imposta per i pensionati: è previsto l’aumento della no tax area per i pensionati con assegni più bassi allineandola a quella dei dipendenti, attualmente pari a Euro 8.000.
– Lotteria associata all’emissione di scontrini: a decorrere dall’1/01/2018, i consumatori persone fisiche possono partecipare ad una lotteria nazionale connessa all’acquisto di beni presso esercizi commerciali che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
– Riduzione IRES: viene ridotta dal 27,5% al 24% l’imposta dovuta dalle società di capitali (IRES).
– Introduzione dell’IRI: è, come sappiamo, l’imposta sul reddito dell’imprenditore che rende fiscalmente indifferente sotto il profilo soggettivo la gestione di un’attività d’impresa.
Infatti, anche gli imprenditori individuali e i soci delle società di persone che adottano la contabilità ordinaria potranno beneficiare dell’imposta “piatta” del 24% (la stessa, per intenderci, della società di capitali), sempreché però – attenzione – non prelevino gli utili maturati annualmente dall’impresa.
Diversamente, l’ammontare del prelievo verrà dedotto dall’utile maturato e assoggettato ad irpef nella misura ordinaria. Così, ad esempio, se l’impresa ha prodotto un reddito 100, e questo non viene prelevato dall’imprenditore individuale o dai soci, l’imposizione sarà pari a 24. Se invece, poniamo, viene prelevato 20, sarà 80 l’ammontare assoggettato all’IRI del 24% e sarà pertanto 20 quello che sconterà l’irpef ordinaria.
Si tratta comunque di un tema di grande importanza anche per le farmacie, sul quale ci siamo intrattenuti più volte ma vi torneremo presto per gli ulteriori necessari approfondimenti.
– Riduzione dell’ACE: a partire dal 2017, viene ridotto al 2,3% (oggi 4,75%) il rendimento nozionale da applicare sul patrimonio dell’impresa che riduce per pari ammontare l’imponibile assoggettato a tassazione.
Inoltre, a decorrere dal periodo di imposta 2016, sarà possibile usufruire dell’Ace soltanto sull’“incremento” di patrimonio registrato tra il 31/12/2010 e il 31/12/2015. Una restrizione del beneficio piuttosto robusta che spinge ancor più per l’individuazione  della miglior forma di risparmio fiscale nell’IRI appena commentata.
– Proroga della legge Sabatini: la “nuova Sabatini”, che consente la riduzione fino alla metà degli interessi pagati su finanziamenti destinati all’acquisto di beni strumentali nuovi, sarà prorogata fino al 31/12/2018.
– Proroga della rivalutazione dei terreni e partecipazioni sociali: per la quattordicesima (!) volta viene riaperto il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali, che anche in questa circostanza potranno essere assoggettate all’imposta sostitutiva dell’8% – da versare entro il 30 giugno 2017 anche in tre rate annuali – del valore del terreno o della partecipazione al 1 gennaio 2017 risultante dalla consueta perizia asseverata da un professionista abilitato.
– Proroga dell’estromissione dei beni delle imprese individuali: sarà possibile anche per il 2017 estromettere dall’impresa individuale i fabbricati annotati nelle scritture contabili, versando un’imposta sostitutiva dell’8% della differenza tra il valore catastale dell’immobile e il valore residuo iscritto in bilancio.
Il termine ultimo per tale operazione è il 31 maggio 2017, mentre quello per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta è il 30 novembre 2017.
– Rivalutazione dei beni d’impresa: i beni posseduti dalle imprese al 31/12/2015 potranno essere rivalutati in base al loro valore normale versando un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, ferma l’efficacia fiscale di tale maggior valore a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita.
È anche possibile affrancare il saldo di rivalutazione che si iscrive in bilancio a seguito dell’operazione di rivalutazione, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.
– Proroga dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci: si tratta di una riapertura suggerita dalle grandi incertezze di questa operazione (che, ricordiamo, interessa principalmente l’assegnazione di beni immobili di società di persone e di srl non utilizzati per l’attività di impresa) registrate fino all’emanazione di una circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, intervenuta però soltanto in prossimità della scadenza dei termini per poterne allora usufruire (30 settembre 2016), e dunque è stata accolta la richiesta degli operatori professionali di prevedere appunto la riapertura della procedura agevolativa dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
– Detrazione Irpef per le scuole paritarie: sarà consentito detrarre il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli alle scuole paritarie per un importo massimo pari ad Euro 564 per l’anno 2016, Euro 717 per l’anno 2017 ed Euro 786 per l’anno 2018.
– Note di credito: sarà possibile emettere note di credito anche ai fini della detrazione dell’iva nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.) soltanto alla conclusione di queste procedure per la parte in cui il credito non è stato soddisfatto. È stata così eliminata la norma della Legge di Stabilità 2016 (che tuttavia non è mai entrata in vigore perché l’efficacia era stata rimandata al 1° gennaio 2017) che consentiva l’emissione delle note di credito all’inizio delle procedure.

(Studio Associato)

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