Ecco alcune delle novità di maggior rilievo, in parte già illustrate nella Sediva News del 26/10/2016, del dl recante le disposizioni in materia fiscale collegate alla Legge di bilancio 2017, convertito con l. 1/12/2016 n. 225 (in G.U. 2/2/2016).
Trasmissione trimestrale dei dati delle liquidazioni iva e di quelli di tutte le fatture (attive e passive) dello SpesometroAllo scopo di ridurre l’evasione dell’iva, lo Spesometro dovrà essere presentato trimestralmente e non più con cadenza annuale.
Dovranno pertanto essere inviati i dati relativi a tutte le fatture emesse e a tutte quelle passive, riguardanti cioè gli acquisti di beni e servizi; in più, dovranno essere comunicati gli esiti delle liquidazioni periodiche dell’Iva, in modo che l’Agenzia delle Entrate possa controllare il concreto versamento dell’imposta eventualmente dovuta.
Ove dall’esame di tali comunicazioni non emerga il relativo versamento, il Fisco chiederà al contribuente le ragioni della mancata liquidazione con l’invito a regolarizzare la posizione.
Sarà dunque imprescindibile aggiornare con regolarità e la massima tempestività la contabilità e a questi fini potrà rivelarsi ancor più efficace e comunque decisivo il pieno utilizzo del nostro Portale Skynet, nel quale d’altra parte ognuno di voi potrà sin d’ora constatare l’avvenuta registrazione in tempo reale delle fatture di acquisto via via da noi dematerializzate e automaticamente protocollate e registrate in contabilità (quelle non dematerializzate, quindi ancora in formato cartaceo, vengono invece inserite corrispondentemente alla tempestività della loro trasmissione alla Sediva da parte delle farmacie, quindi in tempi successivi rispetto a quelle dematerializzate).
In ogni caso, tornando al punto, la sanzione per l’omessa o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e/o ricevute è di € 2 per ogni fattura entro il limite di € 1.000 per ciascun trimestre ed è ridotta alla metà nel tetto massimo di € 500 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita dalla legge.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’iva, invece, la sanzione va da € 500 ad € 2.000 ed è ridotta anche qui alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Per il primo anno di applicazione, il nuovo obbligo di comunicazione – per quel che riguarda i soli dati relativi alla liquidazione dell’iva – va assolto, per il primo semestre, entro il 15/07/2017.
Eliminazione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitariSi tratta di un’agevolazione solo apparente, perché in realtà i dati sono già contenuti nella trasmissione dei dati trimestrali.
Dichiarazione Iva annualeE’ previsto l’obbligo, e non più la facoltà, di presentare autonomamente (e non con il mod. unico) la dichiarazione annuale dell’iva. In particolare quella relativa all’anno 2016 va presentata telematicamente entro il 28 febbraio 2017, mentre quella riguardante gli altri anni andrà prodotta, sempre telematicamente, dal 1 febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.
Proroga della trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici  E’ stato differito al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzare elettronicamente, e trasmettere in via telematica, i dati dei corrispettivi connessi alla cessione di beni mediante distributori automatici.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà indicare soluzioni che consentano di mitigare l’impatto della disposizione sugli apparecchi distributori già in uso garantendo in ogni caso la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei relativi corrispettivi.
Benefici fattura elettronica – La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutti i documenti contabili, attivi e passivi e quella telematica dei corrispettivi giornalieri sono fiscalmente “premiate” con la riduzione di due anni del periodo di decadenza concesso al Fisco per gli accertamenti, in luogo della previsione precedentemente in vigore di un anno.
Dichiarazione integrativa “a favore”Anche con l’intento di superare il principio sancito da una recente sentenza della Cassazione a SS.UU., che lo impediva, sarà possibile presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente (quando cioè emerga un minor debito di imposta, o un maggior credito) anche dopo la scadenza dell’anno successivo al termine di presentazione del mod. Unico ed entro quello ordinario per la notifica degli accertamenti.
In tale ipotesi, dell’eventuale credito tributario emergente si potrà comunque usufruire in compensazione a partire dall’anno di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (il c.d. ravvedimento operoso); per l’iva il credito potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazioni periodiche o di dichiarazione annuale dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
È stato anche introdotto il principio, già peraltro sancito dalla giurisprudenza costante della Cassazione, secondo cui è concesso al contribuente far valere – anche in sede di accertamento o di contenzioso – eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria.
Ritenute d’accontoLe ritenute alla fonte subite a titolo di acconto possono essere scomputate dall’imposta dovuta nel periodo di competenza del reddito percepito o, in alternativa, dall’imposta relativa al periodo nel quale le ritenute stesse sono state operate. Quelle invece operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui le ritenute sono state effettuate.
Rottamazione cartelleI carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 potranno essere definiti versando le imposte e gli interessi dovuti, con esclusione perciò delle sanzioni, fermo il pagamento dell’aggio di riscossione e il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di eventuali procedure esecutive.
Nell’agevolazione, oltre alle imposte, sono compresi i contributi Inps e l’Iva e per avvalersene il contribuente deve presentare un’istanza entro il 31/03/2017, in risposta alla quale Equitalia indicherà l’ammontare degli importi dovuti, che potranno essere versati anche a rate, di cui 3 di pari ammontare nel 2017 (luglio, settembre e novembre) e 2 nel 2018 (aprile e settembre). In ogni caso, il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.
Entro il 28/02/2017, Equitalia avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento.
Sono incluse anche le cartelle per le quali il contribuente ha già rateizzato l’importo dovuto, ma si potrà essere ammessi al beneficio soltanto nel caso in cui vengano rispettate le scadenze di pagamento della rateazione del periodo 1 ottobre-31 dicembre 2016.
Quanto alle cartelle esattoriali recanti l’iscrizione a ruolo delle multe stradali, le sanzioni sono comunque dovute, mentre non si applicheranno eventuali somme aggiuntive.
Abolizione di Equitalia – Dal 1° luglio 2017, come sappiamo tutti, verrà eliminata l’“odiata” Equitalia, ma la riscossione delle imposte, certo non meno sgradita, passerà all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, un nuovo ente pubblico economico che subentrerà a titolo universale in tutti i rapporti di Equitalia, compresi naturalmente quelli con il personale dipendente.
Sarà approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo statuto del nuovo Ente, che avrà comunque autonomia organizzativa e patrimoniale, e dovranno inoltre essere approvati annualmente gli obiettivi dell’Ente di Riscossione e le strategie per l’incasso dei crediti tributari.
Anche gli enti locali potranno però avvalersene, previa tuttavia apposita deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017.
Proroga della Voluntary disclosureSono stati riaperti i termini per usufruire della Voluntary disclosure: saranno sanabili le violazioni commesse sino al 30/9/2016 ma la procedura dovrà essere attivata entro il 31/7/2017, e però saranno esclusi i contribuenti che si sono già avvalsi in precedenza della stessa agevolazione.
Introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale – Nel quadro dell’obiettivo connesso all’eliminazione degli studi di settore, il Ministero delle Finanze individuerà gli indici sintetici di affidabilità fiscale cui saranno collegati livelli di “premialità” per i contribuenti più affidabili.
Eliminazione di presunzione di evasione E’ stata eliminata la presunzione legale per i professionisti, in base alla quale i versamenti nei conti correnti bancari/postali non giustificati costituiscono automaticamente operazioni in nero.
Per le imprese, invece, la presunzione non scatta solo in presenza di versamenti inferiori a € 1.000 giornalieri e a € 5.000 mensili complessivi.
Notifiche tramite PEC – Dal 1 luglio 2017, le notifiche degli avvisi e degli atti nei confronti delle imprese individuali o società o professionisti iscritti in Albo, devono essere effettuato obbligatoriamente tramite PEC.
Quelle eventualmente eseguite con questo mezzo nel periodo 1 giugno 2016 alla 2 dicembre 2017 sono in ogni caso rinnovate mediante nuovo invio alla PEC del destinatario e i termini di impugnazione decorrono dalla data di rinnovazione della notificazione.
CU – Il CU (ex CUD) deve essere consegnato al contribuente entro il 31 marzo di ogni anno e non più entro il 28 febbraio.
Pace fiscale estiva – Sono sospesi dal 1 agosto al 4 settembre i termini per la trasmissione dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, come anche il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Modifica termini per il versamento delle imposte –  Le imposte, con esclusione dell’IMU e della TASI che continueranno ad essere pagate entro il 16 giugno, saranno versate entro il 30 giugno di ogni anno e non più entro il 16 dello stesso mese. Resta la possibilità di pagare entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Cedolare secca – Non si perderà il beneficio della cedolare secca nei casi di omessa presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla proroga del contratto di locazione. L’omissione è comunque sanzionata con € 100, ridotto ad € 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Versamento imposte per i contribuenti non titolari di P.IVA – Questi contribuenti potranno effettuare versamenti in contanti presso gli sportelli degli Istituti bancari anche per importi superiori ad € 1.000, ma soltanto nel caso in cui il relativo Mod. F24 non rechi compensazioni tra debiti e crediti d’imposta.
Rimborsi IVA – Sarà consentito il rimborso dell’iva per importi non superiori ad € 30.000 (il limite precedente era € 15.000) senza necessità dell’asseverazione di un professionista.
Chiusura P.IVA – Le P.IVA che risultano inattive da più di tre anni saranno chiuse d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

(Studio Associato)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!