Sono uscito vittorioso (per il momento in primo grado) da un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate riguardante la (ri)determinazione della rendita catastale di un mio appartamento. Posso utilizzare la nuova rendita – così ricalcolata a mio favore dal giudice tributario “verso il basso” – già per il versamento del prossimo saldo IMU per il 2016?

In virtù della revisione del processo tributario intervenuta con il D.lgs. 156/2015, le sentenze emesse su ricorsi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali depositate dal 1° giugno 2016 sono – a differenza del passato – immediatamente esecutive, con la conseguenza che è possibile chiedere immediatamente all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento dei dati catastali senza doverne attendere la definitività, che avviene con il c.d. “passaggio in giudicato”.
Tuttavia in materia di IMU la novità si deve coordinare con la disposizione dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011 secondo la quale “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento …” [sottolineatura nostra].
Conseguentemente, per il calcolo del saldo da versare per l’anno in chiusura (in liquidazione proprio in queste ore) la rendita di riferimento è sempre quella determinata al 1° gennaio 2016 e dunque quella risultante prima della sentenza che ha disposto (in senso favorevole al contribuente) il ri-accatastamento dell’immobile.
La nuova rendita sarà perciò valida ed utilizzabile per il calcolo del tributo dovuto solo dal prossimo anno, tenendo anche conto che, se la sentenza venisse riformata nei gradi successivi di giudizio a sfavore del contribuente, il Comune sarebbe senz’altro legittimato al recupero della differenza di imposta che ne deriverebbe.

 (stefano civitareale)

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