Diversamente dalle imposte dirette (Irpef e Irap), che sono notoriamente indeducibili dal reddito della farmacia, l’importo dell’Imu pagata sul locale destinato all’esercizio dell’attività è, sia pure nella misura del 20%, deducibile.
Tale parziale deduzione spetta anche per gli immobili acquistati in leasing, oppure siano ancora in fase di costruzione.
La deducibilità é però ammessa secondo il principio di cassa, quindi il 20% dell’Imu può essere dedotto come costo d’esercizio soltanto nell’anno in cui l’imposta è stata effettivamente pagata.
Invece, la TASI (tassa sui servizi indivisibili) é deducibile al 100%, naturalmente anche quando – in caso di conduzione dell’unità in locazione – sia corrisposta dal locatore.
È necessario dunque che le farmacie assistite inseriscano – tra le spese del mese di dicembre – anche questi tributi, compresi eventualmente (se non segnalati a suo tempo) gli importi pagati nel mese di giugno di quest’anno a titolo di IMU e TASI.
(franco lucidi)
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