Vorrei sapere se, al fine di organizzare i turni di reperibilità notturna, posso usufruire della prestazione lavorativa di una farmacista in allattamento.
Nel quadro delle tutele assicurate alle lavoratrici madri, la legge ha previsto il divieto del loro utilizzo nelle ore notturne (oltre all’astensione per maternità, dei riposi giornalieri e una lunga serie di divieti).
Nello specifico, è vietato adibire al lavoro le donne in gestazione dalla mezzanotte alle ore sei, e questo dalla data di accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Ergo, Lei non potrebbe organizzare i turni di reperibilità usufruendo anche dell’attività lavorativa della farmacista madre.
Inoltre, ricordiamo che hanno facoltà di rifiutarsi dal prestare lavoro notturno anche: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni; b) la lavoratrice che sia l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a 12 anni; c) la lavoratrice che abbia a suo carico un soggetto disabile.
(giorgio bacigalupo)
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