Non ci hanno ancora assegnato definitivamente la sede e questo dovrebbe accadere non prima di maggio o giugno, ma io e uno degli altri due vincitori vorremmo ora acquisire le quote di un’altra farmacia che gestiremmo con un altro farmacista che è già socio da tempo e ne è il direttore.
Il nostro credo che sia un problema che hanno tanti altri vincitori: c’è il rischio di pregiudicare l’assegnazione di quella vinta nel concorso o deve trattarsi necessariamente di farmacia rurale?
Urbana o rurale che sia la farmacia di cui è titolare la società in cui intendete partecipare, l’acquisizione di quote del capitale di quest’ultima vi è liberamente consentita, a meno che per concorso stiate per conseguire una sede emiliana (o anche, probabilmente, laziale).
La questione si pone infatti sempre negli stessi termini: finché la tesi della Giunta emiliana non sarà stata sconfessata dal giudice amministrativo, i comuni emiliani (o laziali) tenderanno a rilasciare la titolarità ai co-vincitori “pro quota” o “pro indiviso” tra loro.
Senonché, continuando a osservare pedissequamente le ulteriori indicazioni delle due regioni, i comuni finirebbero anche per condizionare il rilascio del provvedimento [e, prima ancora, l’Emilia e il Lazio hanno scelto di operare allo stesso modo nell’adozione della determina di assegnazione definitiva] alla previa cessione, da parte dei co-vincitori, di quote eventualmente da loro possedute in società titolari di farmacia, sia che si tratti di partecipazioni acquisite anteriormente all’espletamento del concorso straordinario (naturalmente in farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie), ovvero, come nel Vs. caso, acquisite successivamente alla pubblicazione della graduatoria.
D’altra parte, anche nell’ipotesi di rilascio “pro quota” dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia senza condizionarlo come ora detto, il co-vincitore dovrebbe comunque fare i conti con il comune competente in ordine alla società da lui partecipata, che potrebbe infatti far valere a suo carico la causa di incompatibilità – prevista sub b) dell’art. 8 della l. 362/91 – con la “posizione di titolare di altra farmacia”, essendo il titolare “pro quota” pienamente equiparato a un titolare in forma individuale.
Se invece, come ci è parso di capire, la farmacia fosse da Voi conseguita in un concorso straordinario diverso da quello emiliano (o laziale), non vi sarebbero ostacoli – come accennato all’inizio – all’acquisizione di quote in una qualsiasi altra società titolare di farmacia.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!