La rottamazione dei ruoli introdotta dal decreto fiscale riguarda anche le multe stradali?

Secondo l’art. 6, comma 11, del D.L. 193/2016, nel testo risultante dalla conversione in legge 225/2016, “per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
Le somme infatti iscritte a ruolo per violazioni del codice della strada sono costituite essenzialmente da sanzioni, con la conseguenza che l’integrale loro ammissione al beneficio della rottamazione avrebbe comportato praticamente la cancellazione dell’intero carico iscritto a ruolo.
Tuttavia, come molto opportunamente precisa la norma aggiunta in sede di conversione in legge del provvedimento, è ricompresa nelle somme “rottamabili” anche la maggiorazione di un decimo per ogni semestre – a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’agente della riscossione – prevista della legge 689/81 in caso di ritardato pagamento; importo quest’ultimo che può in taluni casi  essere considerevole e rendere la rottamazione alquanto conveniente.

 (stefano civitareale)

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