L’art. 16-bis D.P.R. 917/86 prevede “a regime” una detrazione del 36% per un tetto massimo di spesa di 48.000 euro per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”. All’ipotesi della realizzazione in economia la prassi ministeriale ha assimilato nel tempo quella dell’acquisto dei box stessi, limitatamente, però, ai soli costi di realizzo attestati dal costruttore.
In attesa dell’ennesima proroga contenuta nella legge di bilancio 2017 della super-detrazione del 50% per un limite massimo di 96.000 euro per immobile, in una recente risoluzione (n. 43/E/2016) l’Agenzia delle Entrate mostra segnali di apertura in ordine alle necessarie condizioni da soddisfare per ottenere l’agevolazione, abbandonando quelle rigidità interpretative che avevano portato in passato a denegare il beneficio per errori puramente “formali” in situazioni nelle quali il diritto all’agevolazione non era in discussione.
Gli aspetti sui quali insistono i chiarimenti “semplificatori” dell’Agenzia sono due.
Acconti corrisposti prima del rogito definitivo.
Nel tempo la prassi ministeriale ha chiarito che gli acconti eventualmente corrisposti prima del rogito definitivo potessero essere portati in detrazione a partire dalla data di stipula del preliminare, purché questo fosse regolarmente registrato: in altri termini, per non perdere la detrazione sui pagamenti fatti prima della stipula del rogito definitivo, era necessario redigere e registrare un preliminare riportando anche in quest’atto – e non soltanto nel rogito finale – l’indicazione del vincolo pertinenziale che dà accesso all’agevolazione.
La risoluzione in commento chiarisce ora che il rogito o il preliminare registrato non devono essere necessariamente di data anteriore a quella (o a quelle) di corresponsione dell’acconto (o degli acconti) ma è sufficiente che intervengano (sempre con l’indicazione del vincolo pertinenziale) prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale sono fatte valere le detrazioni.
Se ne deduce che non è più necessario – almeno ai fini dell’ottenimento dello sconto fiscale – redigere un preliminare se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere quello sconto, intervenga il rogito definitivo.
Pagamenti.
Una delle condizioni – rimasta peraltro immutata in tutta la lunga storia di quest’agevolazione – essenziale per la spettanza delle detrazioni è la modalità di pagamento tramite bonifico bancario e/o postale nella particolare forma che consente alla banca/posta di riconoscere queste spese come relative ad interventi di recupero edilizio rientranti nell’agevolazione e, conseguentemente, di applicare la ritenuta dell’8 per cento di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.
In passato “saltare” questa formalità significava dire addio all’agevolazione.
Nel corso del tempo l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità (Ris. 55/E/2012) di ripetere il bonifico eseguito non correttamente per poter ri-ottenere la detrazione; tuttavia il rimedio suggerito non era sempre di facile attuazione, implicando una restituzione di un importo già pagato per poi procedere ad un secondo pagamento.
Con questo documento di prassi le formalità legate al pagamento delle spese subiscono un’ulteriore attenuazione.
Si afferma innanzitutto quella che suona come un principio generale, valevole d’ora in poi in materia di pagamenti per questo tipo di agevolazioni, e cioè che la detrazione è salva anche in presenza di un pagamento non effettuato tramite bonifico “qualora risulti soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di qualificazione energetica”.
A tale scopo la ditta costruttrice, oltre all’attestazione del costo di realizzo del box, deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa. Sarà, poi, necessario che nel rogito di trasferimento del box pertinenziale venga indicato correttamente il prezzo pattuito e corrisposto ai fini del trasferimento.
La stessa soluzione, infine, è suggerita nel caso in cui sia stato bensì effettuato il pagamento a mezzo bonifico, ma non nella forma corretta e per il quale non sia stato possibile procedere ad una ripetizione del pagamento (ipotesi questa che, se vogliamo, altro non sarebbe che una sotto-specie del caso generale di pagamento con mezzi diversi dal bonifico bancario).
Inutile aggiungere che tutta questa documentazione deve essere naturalmente conservata dal contribuente e prodotta in caso di controllo.

                                                                                           (chiara lani)

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