Quello riportato nel titolo sembra proprio un interesse generale, tenuto conto delle email che ci pervengono al riguardo, e quindi può rivelarsi interessante un cenno anche al recente arresto giurisprudenziale della Cassazione (Sez. II, Sent. 05/07/2016 n. 13.336) sugli adempimenti in materia di Privacy collegati all’installazione di impianti di videosorveglianza.
La questione in sintesi è la seguente.
A seguito di una verifica dei N.A.S. una farmacia comunale riceveva una multa di 2.400 euro (non proprio inezie …) dal Garante della Privacy per non avere informato la propria utenza della presenza di una telecamera collocata all’esterno del locale, “a guardia” dell’ingresso principale dell’esercizio: l’avviso, infatti, era presente, ma collocato soltanto all’interno del locale nel quale erano state installate, del resto, altre telecamere.
In definitiva il Garante contestava alla farmacia di non aver apposto lo stesso avviso all’esterno del locale in modo tale da essere letto prima che i clienti entrassero nel raggio di azione della telecamera.
La farmacia si difendeva affermando che l’obbligo di informare preventivamente – come appena chiarito – l’utente che stia per accedere in un’area videosorvegliata fosse stato introdotto da un provvedimento del Garante della Privacy adottato soltanto l’08/04/2010, e cioè successivamente all’epoca dell’accertamento della violazione (25/09/2009) per la quale, invece, valeva un provvedimento che non prescriveva tale adempimento in via preventiva (nel significato illustrato).
I giudici di legittimità hanno confermato le ragioni del Garante della Privacy attingendo direttamente dalla norma primaria in materia di informativa del trattamento (art. 13 del Codice della Privacy), secondo la quale “l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto del trattamento [sottolineatura nostra].
Per la Corte, quindi, “l’informativa ai soggetti che facessero ingresso in un locale chiuso (quale un locale commerciale) deve intendersi necessaria prima che gli interessati accedano nella zona videosorvegliata, potendosi spiegare la diversa previsione di cui al punto 3.1.del Provvedimento generale del 29 aprile 2004 [ per intenderci, quello in vigore all’epoca dei fatti e invocato dalla farmacia per non disporre alcun obbligo preventivo di informativa] secondo cui l’informativa va rivolta a coloro che già ‘si trovano in una zona videosorvegliata’ con riguardo agli spazi aperti”.
D’altronde, prosegue la Corte “La tempestività dell’informativa è necessariamente strumentale alla validità del consenso espresso dell’interessato al trattamento dei dati […] non potendo tale consenso non essere preventivo rispetto all’inizio del trattamento stesso, nella specie consistente nella raccolta delle immagini delle persone che accedono nel locale e vengono riprese dalla videocamera.”
In conclusione, chi sta per entrare in un locale chiuso videosorvegliato per ragioni di sicurezza deve essere sempre avvertito della presenza delle telecamere prima di essere ripreso, e dunque il relativo avviso deve essere posto anche al di fuori del locale, se è dalla soglia di ingresso che iniziano le riprese.
E alla nostra farmacia comunale – come si è potuto vedere – non avere affisso quel cartello di pochi centimetri quadrati (anche) all’esterno è costato ben 2.400 euro.

(stefano civitareale)

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