Per ottenere una maggiore e migliore tracciabilità dei voucher, sono stati imposti obblighi ancora più rigidi nel ricorso al lavoro accessorio.

Da ottobre 2016, infatti, oltre che all’INPS la comunicazione di inizio attività va inviata anche alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’inoltro – anche tramite e-mail o sms  – deve essere effettuato almeno 60 minuti prima che inizi l’attività lavorativa.
Per i professionisti e gli imprenditori non agricoli, quindi anche per le farmacie, nella comunicazione vanno inseriti i dati del committente,  i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,  il luogo della prestazione, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
E’ comunque possibile effettuare un’unica comunicazione per più lavoratori impiegati dallo stesso committente, purché vengano indicati dettagliatamente i dati di ogni lavoratore; ed è consentito effettuare una sola comunicazione anche nel caso di lavoratori che osservino un orario spezzato.
La mancata comunicazione comporta in ogni caso l’applicazione della sanzione da € 400 ad € 2.400 per ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa.

 (luisa santilli)

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