In una farmacia, di cui è titolare una società di persone, vengono accertate irregolarità nella gestione aventi rilevanza penale; nel caso di specie presenza di medicinali scaduti, e quindi assimilati dalla giurisprudenza ai guasti e imperfetti di cui all’art. 443 c.p.
Chi ne risponde penalmente? Il direttore o tutti i soci? O dipende dalla tipologia societaria?

Indipendentemente dalla forma e/o tipologia  societaria – attualmente snc o sas, domani [nonostante il NO referendario] forse anche srl e spa – delitti come quello contemplato nell’art. 443 del cod.pen. sembrano ascrivibili al solo direttore responsabile della farmacia.
È vero che la l. 231 del 2001 estende alla società come tale – e quindi agli organi che la gestiscono e/o rappresentano, ma anche ad alcune figure di collaboratori della società stessa – la responsabilità amministrativa che per alcuni tipi di reati si traduce in responsabilità penale, in deroga dunque al principio “societas delinquere non potest”.
E però a questi fini deve essere configurabile uno dei “reati presupposto” indicati nella l. 231, tra i quali tuttavia non parrebbe possa rientrare anche la fattispecie criminosa contemplata nell’art. 443 c.p., e quindi almeno qui la responsabilità penale dovrebbe essere senz’altro ascrivibile, come accennato, soltanto al direttore responsabile della farmacia sociale.
Ma le questioni che pone la l. 231/2001 restano comunque molto serie e magari assisteremo presto a qualche tentativo – in giurisprudenza, ma anche nell’immancabile “dottrina” – di estendere quanto più possibile il suo ambito applicativo anche agli organi e collaboratori, ad esempio, delle società titolari di farmacia.
Al momento peraltro le cose stanno come abbiamo appena detto.

(gustavo bacigalupo)

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