Il cambio di ragione sociale di una farmacia da snc a ditta individuale comporta il rilascio di una nuova autorizzazione da parte della ASL?
Non implicano il trasferimento da un soggetto a un altro del diritto d’esercizio, cioè della titolarità, di una farmacia, che permane dunque in tali evenienze in capo allo stesso soggetto:
a) né la modifica della forma di una società di persone (da snc a sas o viceversa),
b) né la trasformazione – che è una vicenda che verosimilmente potrà rivelarsi frequente nel caso di approvazione del dl. Concorrenza nel testo che oggi conosciamo – da società di persone a società di capitali (da snc o sas a srl o spa),
c) né la modifica della compagine sociale, sia che riguardi un solo socio o coinvolga tutti i soci.
Quando invece:
d) il titolare individuale conferisce la farmacia in una società di persone (o, domani, in una società di capitali) ovvero
e) una società di persone (o, domani, una società di capitali) si scioglie assegnando l’azienda e il diritto d’esercizio ad uno dei soci,
il diritto d’esercizio della farmacia viene assunto da un soggetto diverso [rispettivamente: la società conferitaria e il socio assegnatario] dal precedente titolare [rispettivamente: il titolare in forma individuale che conferisce l’esercizio e la società che si scioglie assegnando la farmacia a un socio].
Dunque, nell’ipotesi da Lei descritta stiamo nel caso sub e) e sarà pertanto necessario, come Lei la definisce, una “nuova autorizzazione da parte della Asl”.
(gustavo bacigalupo)
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