Con la recente risoluzione n. 79/E del 23/09/2016 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle “spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità permanente e menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”, deducibili nella dichiarazione dei redditi del soggetto sostenitore ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.
In particolare, i chiarimenti riguardano il riconoscimento dello stato di portatore di handicap.
Sono dunque considerati disabili sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 (cui abbiamo fatto cenno anche nella Sediva News del 25 novembre u.s.: Il lavoratore e la L. 104/92), ma altresì coloro che siano stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Tuttavia, per i soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della l. 104/1992 (“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”) – espressamente richiamati, come abbiamo visto, nella risoluzione in commento – la situazione di “grave invalidità permanente e menomazione” richiesta per l’accesso all’agevolazione non comporta la ricorrenza delle più gravi condizioni previste dal comma 3 dello stesso articolo (“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”).
E’ quindi sufficiente – è questo il chiarimento importante – che la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1992 attesti il ricorrere delle sole condizioni previste nel comma 1 del richiamato art. 3 ai fini del diritto alla deduzione.
Il discorso muta per le invalidità civili, il cui riconoscimento infatti non comporta automaticamente il diritto al beneficio fiscale, e questo perché l’accertamento dell’invalidità civile attiene alla valutazione del grado di capacità lavorativa, diversamente dall’accertamento dell’handicap che riguarda invece lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, una volta accertato, consente per l’appunto l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.
Pertanto, nel caso di invalidità civile occorre, per poter accedere allo sconto fiscale, l’ulteriore accertamento della grave e permanente invalidità o menomazione, che del resto potrà essere ravvisata, a parere dell’Agenzia, tutte le volte in cui sia attestata un’invalidità totale o in cui sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.

(stefano civitareale)

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