Anche se ne abbiamo parlato più volte, e perfino recentemente (v. Sediva News del 10.11.2016), l’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2017 – ormai prossima alla pubblicazione nella G.U. – ci spinge a ribadire ulteriormente che il 31 dicembre p.v. segnerà la fine del “super-ammortamento” per i veicoli “a deducibilità limitata”.
Vale quindi la pena – naturalmente anche con l’aiuto del proprio commercialista – considerare l’opportunità di anticipare di qualche tempo, se già programmato, l’acquisto del nuovo veicolo proprio per cogliere quest’occasione, ricordando oltretutto che i benefici fiscali relativi all’acquisto/utilizzo di autoveicoli sono ormai sempre più “risicati”…
Può essere comunque utile ripercorrerne in sintesi i punti salienti.
Ambito temporale di applicazione. Il 31 dicembre 2016, come appena detto, è l’ultimo giorno utile (il termine iniziale è stato quello del 15 ottobre 2015) per acquistare – inserendoli tra i beni strumentali della farmacia – autovetture, motocicli e ciclomotori con l’extra-sconto, che consiste (ricordiamolo ancora una volta) in una maggiorazione del 40% del costo fiscale del bene ai fini del calcolo della quota di ammortamento fiscalmente deducibile.
Per poterne dimostrare l’acquisto in tempo utile, entro quella data dovrà però intervenire l’immatricolazione del veicolo, anche se l’unica condizione che rileva effettivamente per l’acquisizione del beneficio è quella della consegna (adeguatamente documentata) entro fine anno, con l’avvertenza che in tale evenienza – consegna entro il 2016 e immatricolazione nel 2017 – la decorrenza del beneficio slitterebbe di un anno (dal 2017, per l’appunto, e non già dal 2016) secondo la regola generale (art. 102, comma 1, TUIR), per la quale le quote di ammortamento – e quindi anche le super-quote – sono deducibili a partire dall’anno di entrata in funzione del bene (cioè dall’anno di immatricolazione).
Veicoli interessati. Come accennavamo, i veicoli interessati sono quelli che la farmacia, inserendoli in bilancio, destina all’uso aziendale o che concede in uso (anche) privato al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta; per questi ultimi, anzi, il vantaggio è ancora maggiore, sia per la più elevata percentuale di deducibilità (70% in luogo di 20%) sia per l’assenza di un limite di costo fiscalmente rilevante.
I beni, poi, devono essere “nuovi” (ivi compresi quelli esposti negli show-room, a patto che non abbiamo percorso neppure un chilometro) restando perciò tassativamente esclusi dal beneficio i veicoli “usati”.
E’ agevolato sia l’acquisto in proprietà (anche con pagamento rateale) che quello in leasing; ma, attenzione, “semaforo rosso” invece per il noleggio, anche full service o long time.
Nulla cambia per gli “autocarri”. I veicoli intestati alla farmacia immatricolati come autocarri (anche fiscalmente), che come noto consentono la deducibilità/detraibilità integrale ai fini delle imposte dirette/Iva delle relative spese, continueranno ad usufruire del super-ammortamento anche nel 2017; questi mezzi, infatti, esulando dal novero dei veicoli “a deducibilità limitata”, non saranno interessati dal “taglio” dell’agevolazione, la quale – tanto per evitare equivoci in chi legge distrattamente – rimarrà invece anche nel 2017 per tutti gli altri beni strumentali, quelli cioè diversi dai veicoli “a deducibilità limitata”.
(stefano civitareale)
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