La Sediva News del 17/11/2016 sull’IRI ha generato qualche comprensibile perplessità nei titolari di farmacia attualmente in contabilità semplificata, che, ricordiamolo, può essere adottata dalle imprese con ricavi annui inferiori a Euro 700.000,00 e consiste nella tenuta di soli due registri, quello delle fatture d’acquisto e quello delle vendite, con esclusione perciò del libro giornale e del libro inventari, cosicché non è obbligatoria l’annotazione dei dati finanziari dell’azienda, né evidentemente la compilazione di una situazione patrimoniale.
Per l’applicabilità dell’IRI, infatti, è necessario optare preventivamente per la contabilità ordinaria, essendo i contribuenti “semplificati” esclusi da tale nuova imposta.
Nella citata news abbiamo evidenziato che un reddito di 100.000 – risultante da una contabilità ordinaria – con l’IRI è tassato al 24%, mentre gli eventuali prelievi vengono colpiti con l’aliquota normale.
Così, se il reddito ammontasse appunto a 100.000 e i prelievi a 30.000, quel 24% si calcolerebbe soltanto su 70.000, con l’applicazione quindi dell’aliquota ordinaria Irpef sull’importo dei prelievi.
Va però rilevato che i redditi tassati nel 2016 e percepiti nel 2017 non rientrano in questi conteggi, perché hanno scontato già l’intera imposta per l’anno 2016 e perciò sono liberamente distribuibili.
Per chi però è in contabilità semplificata, non avendo annotato le movimentazioni finanziarie, diventa difficile individuare i prelevamenti e soprattutto indicarne l’anno di riferimento, se cioè si tratti di utili maturati nell’anno in corso o in anni precedenti.
Che fare?
In primo luogo, come detto, si deve optare entro i primi dell’anno 2017 per la contabilità ordinaria e abbandonare pertanto quella semplificata (a questo fine, naturalmente, prendendo contatti con il nostro Studio).
Inoltre, va comunque ricostruito, come del resto è intuitivo, uno stato patrimoniale delle attività e passività al 1 gennaio 2017, e, più precisamente, indicando :
a) per l’attivo:
– il valore delle scorte, come risultano dalla contabilità semplificata;
– le attrezzature, come emergono dal registro cespiti ammortizzabili;
– i crediti verso ASL al 31/12/2016;
– le giacenze bancarie per le risultanze emergenti dall’estratto conto.
b) per il passivo:
– i debiti verso i fornitori al 31/12/2016;
– i debiti verso le banche, sempre risultanti dall’estratto conto;
– il fondo accantonamento liquidazioni, nel caso ovviamente di lavoratori dipendenti;
– il debito Iva incluso nel credito SSN.
In caso quindi di attivo pari a 300.000 e di passivo pari a 150.000, il bilancio evidenzierebbe un patrimonio netto di 150.000 che, attenzione, può essere interamente prelevato senza alcuna tassazione proprio perché riconducibile agli anni precedenti al 2017 che, come precisato, ha scontato già l’imposta intera.
Per passare tuttavia dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è sufficiente apportare una variazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo mese di giugno, mentre chi permarrà in contabilità semplificata non potrà evidentemente operare nessuna delle indicate distinzioni e dovrà pagare l’Irpef intera così come è avvenuto fino ad oggi.
Ricordiamo anche che l’aliquota del 24% corrisponde a un imponibile Irpef di circa € 17.000, per cui i “minimi dei minimi” possono restare anche nel regime semplificato.
C’è ancora una novità per i “semplificati”, che infatti dal 2017 possono pagare le imposte seguendo il principio di “cassa” (e non di “competenza”), considerando dunque nel bilancio soltanto gli acquisti di prodotti e i costi in genere effettivamente pagati e l’ammontare dei corrispettivi effettivamente riscossi.
Tenuto conto peraltro che le Asl hanno sostanzialmente “accorrentato” i pagamenti dei corrispettivi SSN e che i fornitori concedono dilazioni anche a 90 giorni, si evidenzierebbe un reddito probabilmente eccedente rispetto a quello determinato per “competenza” e, laddove questo si verifichi, l’opzione è da scartare.
Come si vede, per poter scegliere il percorso verosimilmente meno oneroso, o comunque più conveniente, è benein tempi rapidi, tenuto conto che, come si è ricordato, l’eventuale opzione per la contabilità ordinaria va nei fatti esercitata già nel prossimo mese di gennaioapprofondire questi aspetti con noi, calando nelle singole vicende i principi che abbiamo sin qui sintetizzato.

 (franco lucidi)

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