Società tra farmacisti con contratto infruttifero pubblico con pegno quote verso creditore pignoratizio non farmacista: è un contratto regolare?

Le perplessità su questa vicenda si appuntano non tanto sulla liceità della costituzione di un diritto di pegno su una quota di società di persone – che ormai, almeno in linea di principio sembra riconosciuta – quanto sulla figura del creditore pignoratizio che (proprio perché non farmacista) non avrebbe titolo per detenere la quota stessa in caso di assegnazione in luogo del pagamento del credito garantito ai sensi dell’art. 2798 c.c.
Questo, tuttavia, non è l’unico aspetto delicato della questione, sulla quale comunque abbiamo dedicato non molto tempo fa un approfondimento: v. Sediva News del 15/12/2015- “Il pegno su quote di società titolari di farmacia”), cui pertanto Vi rimandiamo anche per la sua indubbia attualità.

(alessia perrotta)

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