La penale di 200 euro stabilita nel contratto della banca per la rimozione del POS ai fini del trasferimento in un’altra banca é a discrezione delle banche o queste devono comportarsi tutte allo stesso modo?

La risposta è contenuta nell’art. 2, comma 3, del DL n. 3/2015 convertito in l. 33/2015, che prevede: “in caso di richiesta di trasferimento del conto  di  pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di  strumenti  finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti  ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e  spese per il consumatore”.
La norma non è applicabile agli imprenditori, producendo effetti nei confronti dei soli consumatori e, quindi valgono nella specie le regole contrattuali assunte al momento dell’apertura del conto.

(stefano stati)

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