Dopo 4 mesi ancora non mi è stata restituita la bombola d’ossigeno consegnata di notte, in regime di ssn, che avevo in comodato d’uso non facendo pagare cauzione alcuna dopo aver concluso un accordo verbale in cui mi si assicurava la restituzione.
Cosa posso fare?
Ai fini della fornitura di ossigeno medicale, come abbiamo già osservato in questa Rubrica, si ricorre alla figura contrattuale della vendita del gas, che avviene mediante la consegna in bombola.
La bombola non può costituire l’oggetto della cessione, avendo solo la funzione di contenitore e la sua consegna al cliente dà vita a sua volta a un contratto di comodato con il conseguente obbligo di restituzione a carico del cessionario, secondo i principi generali stabiliti dall’art. 1809 c.c.
Per quanto concerne il termine per la restituzione, lo stesso articolo prevede che, se nel contratto non è stato stabilito alcun termine, il cliente‑comodatario è tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito in conformità al contratto, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas contenuto nella bombola.
Se quindi il cliente non provvede alla restituzione osservando questo criterio, la farmacia può anche agire in via giudiziaria per la restituzione, a parte l’ovvia considerazione che il costo dell’azione legale rischia di rivelarsi ben superiore al valore del bene da recuperare…
Quanto alla cauzione, questa può essere richiesta – ma non obbligatoriamente – proprio a garanzia della restituzione della bombola stessa.
Se pertanto la farmacia decide di non farla versare per ragioni ‑ diciamo così – di “politica commerciale”, si espone naturalmente proprio al rischio di comportamenti scorretti da parte di qualche cliente.
(roberto santori)
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