Dato che tra qualche giorno trasferirò la farmacia in un altro locale e sto concordando con il locatore l’importo dell’indennità di avviamento che mi spetta per la fine della locazione tuttora in corso, volevo sapere, come deve essere inquadrata dal punto di vista fiscale questa somma?

Come abbiamo già rilevato in altre circostanze, questi sono importi che costituiscono anch’essi ricavi della farmacia, e quindi soggetti a tassazione secondo il consueto criterio di competenza.
Ergo, le imposte saranno dovute per l’anno in cui Lei maturerà il diritto alla riscossione dell’importo, e non per quello, se diverso, in cui avverrà la sua materiale percezione.
Eventualmente, qualora fosse più conveniente per la farmacia, si potrebbe anche optare per la tassazione separata della somma.
Inoltre, l’indennità, al pari di qualsiasi altro ricavo dell’attività, deve essere fatturata dalla farmacia, assoggettando perciò l’importo ad IVA, la cui aliquota in questo caso è quella ordinaria del 22%.
Se, infine, chi corrisponde l’indennità è un sostituto d’imposta (un’impresa, in pratica) dovrà operare sulla somma – soltanto però al momento del pagamento, si intende – una ritenuta del 15% a titolo di acconto, che il titolare della farmacia scomputerà dunque dall’Irpef complessiva da lui liquidata nella dichiarazione relativa, come detto, all’anno di maturazione del diritto alla riscossione.
Laddove invece il proprietario del locale sia un “privato” (cioè, una “non impresa”), spetta alla farmacia – ma, teniamo a precisare, soltanto se opta per la tassazione separata – versare un acconto pari al 20% dell’importo entro il termine previsto per il pagamento degli altri tributi scaturenti dal Mod. Unico.
Sarà poi l’Agenzia delle Entrate, mediante un avviso di liquidazione, a comunicare al titolare della farmacia il conto finale, da saldare comunque senza sanzioni ed interessi.

(valerio salimbeni)

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