Una farmacia o parafarmacia può vendere un preparato galenico confezionato da un’altra farmacia?

Ricordiamo che – secondo l’art. 11, comma 15, del D.L. 1/2012 – le parafarmacie possono esclusivamente “allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea”, e che il DM Salute dell’8 novembre 2012 ha poi regolamentato l’attività di allestimento di dette preparazioni da parte appunto della parafarmacie, prescrivendo i requisiti minimi per poterle approntare e vendere.

Inoltre, dato che anche le preparazioni galeniche (magistrali o officinali che siano) costituiscono indubbiamente dei medicinali se contengono sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane (art. 1, D.lgs. 219/2006), la loro cessione all’ingrosso – e tale sarebbe la vendita del preparato non al pubblico ma ad altra farmacia o parafarmacia – richiede, come noto, un’apposita autorizzazione (art. 100 D.lgs. 219/2006).

In assenza di tale provvedimento, almeno ci pare, l’intervento della farmacia “fornitrice” sarebbe legittimo solo se si configurasse non come vendita del preparato finito e confezionato, ma come assistenza alla sua preparazione nella sede della farmacia o parafarmacia destinataria, anche se non è facile delinearne adeguatamente le modalità.

(chiara lani)

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