Può un grossista, che tratta sia prodotti specialistici che generici, dare in omaggio alla farmacia alcuni prodotti sop o farmaci di fascia C, al fine di aumentare lo sconto sui generici che vengono pretesi dal grossista (almeno un ordine) per cederle le specialità?
Questa sembrerebbe in realtà un’operazione a premi, per la quale – a fronte del raggiungimento da parte della farmacia di un determinato volume di acquisto di uno o più prodotti (specialità e generici) – si consegue appunto un premio rappresentato dalla cessione gratuita di prodotti della stessa natura (farmaco) ma di diverso genere (SOP o fascia C).
Ora, l’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, sancisce che “Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci”.
Si tratta di una disposizione che non riguarda soltanto le cessioni operate dalle farmacie ai propri clienti ma interessa tutti gli operatori coinvolti nella distribuzione del farmaco e in particolare pone un divieto generalizzato di fare uso di qualsiasi altra tecnica di promozione commerciale diversa dallo sconto finanziario diretto.
Quindi, il problema di qualificare la proposta del nostro fornitore come operazione a premio viene evidentemente nel concreto superato.
Riteniamo in definitiva che allo stato l’unico strumento promozionale a disposizione dei distributori intermedi sia in realtà la sola scontistica, e naturalmente nelle misure prescritte per ciascuna categoria di farmaco.
(roberto santori)
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