Due notti fa abbiamo subito il furto di cosmetici nella farmacia. Che documenti dobbiamo presentare per dimostrare al Fisco la perdita subita?

Ai sensi del D.P.R. 411/1997, ai fini dell’iva i beni acquistati dalla farmacia non rinvenuti nei locali dove viene esercitata l’attività si presumono ceduti, con conseguente obbligo di corrispondere la relativa imposta.
Potrebbe accadere che il verificatore, qualora non rinvenga lo scontrino o la fattura di cessione della merce, possa presumere una cessione “in nero”, a meno che non gli venga fatto constare con  idonea documentazione  che la merce non sia più presente in farmacia per altri o diversi (legittimi) motivi.
Al fine di superare tale presunzione, il D.P.R. 441/97 (art. 2) prevede che “la perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o, comunque indipendenti dalla volontà del soggetto” deve essere provata “da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione” (in pratica, un verbale di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza), ovvero, più semplicemente, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Questa autocertificazione – che naturalmente può contenere anche soltanto l’indicazione del valore complessivo dei beni perduti dovendo tuttavia essere pronti in questo caso a fornire ai verificatori fiscali i criteri e gli elementi in base a cui è stato determinato quel  (complessivo) valore – deve comunque essere resa entro trenta giorni dalla data dell’evento e tenuta a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria proprio per eventuali richieste.
Nel caso in cui la merce sia “assicurata”, si renderebbe comunque indispensabile (questa volta non per ragioni fiscali ma per le condizioni del contratto assicurativo) un verbale di denuncia dettagliato.

 (matteo lucidi)

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