Prima che questa giornata termini, vogliamo “celebrare” almeno con un flash il 44° anno di vita della Sediva (e qualcuno in più per lo Studio…) – che infatti si compie proprio oggi – ricordando che 44 sono anche gli anni di durata del rapporto con parecchi di Voi, perché nel 1972 eravate giovani o giovanissimi (esattamente come Franco Lucidi e chi scrive) e la ragione qualcuno forse la rammenterà.
Il 12 maggio 1973, infatti, scadeva il quinquiennio che la l. 475/68 concedeva ai titolari di farmacia per cedere l’esercizio anche a un “non idoneo” (e d’altra parte allora l’“idoneità” era poco più di… un’araba fenice): entro quella data i passaggi “generazionali” della farmacia furono pertanto numerosissimi e molti dei neo-titolari di quel periodo sono saldamente in sella alla farmacia ancor’oggi.
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Non ha naturalmente nessuna attinenza con i 44 anni della Sediva, ma la notizia merita qualche riga di commento per l’importanza che può assumere in questa specifica tormentata vicenda dei “rurali”.
Dunque, con il decreto presidenziale n. 517 dell’11/11/2016, il Tar Calabria ha accolto la domanda cautelare di un partecipante al concorso straordinario calabrese, sospendendone la graduatoria, in attesa che il Collegio decida con ordinanza, il 30 novembre p.v., sull’istanza di sospensione del provvedimento.
Come avrete certo rilevato dalla stampa di categoria di questi giorni, il ricorrente lamentava in sostanza la mancata applicazione nel concorso – in fase di valutazione dei titoli dei “rurali” – degli assunti della famosa sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 14/12/2015 che, nel riconoscimento del punteggio aggiuntivo del 40% sui titoli relativi all’esercizio professionale, ha ritenuto superabile il tetto dei 35 punti.
In particolare, il provvedimento di sospensione del Tar – adottato nella forma del decreto, quindi “inaudita altera parte” e cioè senza alcun contraddittorio con la Regione, per impedire l’avvio del primo interpello calabrese fissato per il 13 novembre [che in realtà ha fatto però in tempo a partire per essere poi probabilmente subito sospeso] – afferma che “ad un primo sommario esame appare meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, tenuto conto che (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2015, n. 5667) l’inclusione, nel bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche, della (sola) maggiorazione del 40% del punteggio per l’attività professionale a favore di farmacisti rurali, presenta verosimili profili di illegittimità per contrasto con l’art. 9 l. 8 marzo 1968, n. 221, che, in quanto “lex specialis”, per i principi di gerarchia-specialità, consente il superamento di tale punteggio massimo complessivo disponibile per ciascun commissario”.
Parola più parola meno, sono le stesse notazioni che avevamo già rilevato dall’ordinanza del Tar di Palermo n. 752/2016 che aveva sospeso l’efficacia della graduatoria, pur provvisoria, del concorso siciliano.
Senonché questo provvedimento è stato poi riformato – e perciò la graduatoria (nel frattempo diventata definitiva) ha ripreso subito pieno vigore – dall’ordinanza del CGARS n. 575 del 9/9/2016, brevemente commentata nella Sediva News del 16/9/2016 (qui allegata).
Ora, non sempre le ordinanze cautelari confermano i decreti monocratici, e perciò può darsi che la sospensione della graduatoria calabrese non venga ribadita in sede collegiale, come può darsi che – in caso di conferma – il Consiglio di Stato (che verosimilmente la Regione adirebbe chiedendone la riforma) decida allo stesso modo del CGARS.
Noi pensiamo, azzardando una previsione, che finisca proprio così.
Diversamente, le conseguenze – perlomeno sui concorsi non ancora giunti alla pubblicazione della graduatoria e/o su quelli la cui graduatoria sia ancora impugnabile – sarebbero, a cascata, quel che è facile immaginare.