Leggo nella vostra news del 18/10/2016: “Aspetti fiscali del CUP in farmacia”, che spetterebbe alla farmacia l’incombenza di comunicare al sistema TS il ticket riscosso dal cliente in nome e per conto della Asl al momento della prenotazione dell’esame o della visita specialistica. Sono perplesso sul punto perché – come si afferma nella stessa news – non si tratta di somme di pertinenza della farmacia…
Il nostro intervento ha suscitato grande interesse e cogliamo perciò l’occasione per tornare sull’argomento.
Fermo, come indicato nella News richiamata, che il ticket Asl corrisposto in sede di CUP rientra senza dubbio tra le tipologie di spesa ricomprese nell’obbligo della comunicazione, le criticità in tal senso sorgono dalla “compresenza” nell’operazione di due soggetti (ASL e farmacia) cui la norma impone l’obbligo della comunicazione.
Per di più le difficoltà operative per la farmacia a far fronte alla comunicazione anche per queste somme scaturirebbero dalla circostanza che i documenti emessi al cliente a fronte della riscossione del ticket difficilmente potrebbero essere inseriti nel flusso informatico generato dal gestionale della farmacia ai fini della comunicazione, e questo perché tali documenti non sarebbero prodotti dal gestionale ma formati sulla piattaforma Web che la Asl mette a disposizione della farmacia per l’espletamento dell’attività di prenotazione.
Ma, secondo noi, la soluzione va rintracciata verificando attentamente la forma del documento emesso da quella piattaforma, nel senso che – se il documento rilasciato al paziente al momento del pagamento del ticket è a tutti gli effetti (come pure alcune farmacie ci hanno segnalato) un documento della Asl intestato al cliente che ha fruito della prenotazione e al quale, pertanto, la farmacia resta del tutto estranea [in buona sostanza, stando così le cose, la farmacia si limita a fare da terminale della Asl di riferimento per i pazienti] – non sembra dubbio che l’obbligo di comunicazione del ticket al sistema TS ai fini della precompilata spetti alla ASL.
Diversamente, se il documento emesso a seguito dell’erogazione del servizio di prenotazione e dell’incasso del ticket dovesse essere intestato alla farmacia e, quindi, da questa fatto proprio e in tale forma rilasciato al cliente (anche) ai fini della detrazione fiscale della relativa spesa da parte di quest’ultimo, la possibilità che sia proprio la farmacia a farsi carico della comunicazione sembra nuovamente (e prepotentemente) riaffacciarsi.
(stefano civitareale)
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