Fino al 31/12/2016 viene calcolato sul patrimonio della farmacia, inteso come differenza tra le attività e le passività, un aiuto economico del 4,75% che riduce in misura corrispondente il reddito imponibile.
Facciamo un esempio. Se le attività (merce, denaro, crediti) fossero pari a € 500.000 e le passività (TFR, fornitori, banche) pari a € 300.000, la differenza di € 200.000 consentirebbe una deduzione fiscale del 4,75%, cioè € 9.500, con un conseguente risparmio in minori imposte di € 4.085.
Quindi, più è alta la differenza tra le attività e le passività, e perciò più è consistente il patrimonio, maggiore è il recupero fiscale per effetto di questo provvedimento, che pertanto invita sostanzialmente gli imprenditori a non prelevare utili, ma investirli nell’impresa.
Dal 2017, però, cambia tutto.
Abbiamo appena visto che la percentuale del 4,75% viene calcolata sul patrimonio netto (attivo meno passivo) al 31/12/2016, e però dal 2017 la percentuale scende al 2,30% sugli incrementi del patrimonio confrontando quello risultante al 31/12/2017 con quello risultante al 31/12/2015 diminuito del patrimonio al 31/12/2010 (sì, avete letto bene, 2010).
Un altro esempio, allora. Se il patrimonio dell’impresa fosse stato al 31/12/2010 di € 100.000 e al 31/12/2015 di € 300.000, il valore base sarebbe pari alla differenza di € 200.000, un ammontare che va confrontato con il patrimonio al 31/12/2017, cosicché, laddove questo fosse di € 300.000, l’ACE pari al 2,30% si calcolerebbe solo su € 100.000, cioè sull’incremento.
L’efficacia di tale agevolazione, che pure ha aiutato/aiuterà molto le imprese nella tassazione fino alla fine del corrente anno, perderà dunque di interesse, anche se la Legge di bilancio 2017 contempla altre forme di risparmio fiscale, come ad es. l’IRI, di cui parleremo presto.
(franco lucidi)
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