Sono in graduatoria per l’assegnazione di una sede farmaceutica in Lombardia.
Qualora dovesse capitarmi una sede in cui è presente un dispensario farmaceutico, visto che da quanto ho capito il dispensario dovrebbe essere trasformato in farmacia, ci sono delle spese dovute alla chiusura del dispensario? Se si, questo è vero anche se la farmacia dovesse essere aperta in un locale diverso dal dispensario? In genere, a quanto ammontano le spese?
Il dispensario non può né deve essere “trasformato” in farmacia, come Lei indica, perché è la sede farmaceutica come tale – che era evidentemente “vacante” al momento della pubblicazione del bando relativo al concorso straordinario, come tuttora è “vacante” – a dover esservi assegnata in via definitiva, e però l’attivazione del relativo esercizio comporterà la chiusura del dispensario.
La farmacia non dovrà neppure essere obbligatoriamente aperta negli stessi locali del dispensario e quindi – salvi eventuali accordi con l’attuale gestore, d’altra parte molto frequenti in questi casi – non vi sono spese da sostenere o rimborsi da liquidare.
L’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 del TU.LL.SS., infatti, può/deve essere versata soltanto al precedente titolare definitivo (o suoi eredi) o gestore provvisorio della farmacia che sia stata eventualmente aperta e in esercizio prima dell’istituzione del dispensario.
E’ perciò opportuno acquisire qualche informazione per verificare la sussistenza di elementi che possano far scattare obbligazioni a Vostro carico nel senso suindicato, anche se parrebbe ragionevole escluderlo.
(stefano lucidi)
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