Quindi, secondo quel che ho letto sulla vostra Rubrica, quella della costituzione del pegno su quote sociali è una pratica che non si può fare se non con un farmacista, perché i diritti che acquisisce un creditore pignoratizio non farmacista vanno in contrasto con l’art. 11 legge 475/68? Forse, anche perché atti pubblici che devono essere registrati alla camera del commercio non possono essere contrari alla legislazione farmaceutica?
A nostro avviso la costituzione del pegno può essere fatta anche a favore di un creditore non farmacista e questo non è certo di impedimento – sotto nessun profilo – all’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.
Tuttavia un creditore non farmacista non potrebbe mai domandare al giudice l’assegnazione della quota in pagamento del suo credito ex art. 2.798 c.c., per evidente mancanza dei requisiti previsti (attualmente) dalla legislazione farmaceutica e tale atto, se fosse ugualmente compiuto, sarebbe nullo per violazione di precise disposizioni legislative; potrebbe, però, sempre far vendere la quota – e, l’acquirente, daccapo, dovrebbe essere necessariamente (sempre in attesa che il dl. Concorrenza rivoluzioni anche questo aspetto) un farmacista idoneo – e soddisfare il proprio credito sul ricavato.
Ricordiamoci, infine, che l’assegnazione della quota non è per il creditore la finalità precipua della costituzione in pegno (o almeno non dovrebbe esserlo…), ma l’acquisizione di una garanzia per il soddisfacimento del suo debito, garanzia che assolve la sua funzione già con il dissuadere il debitore dallo spogliarsi dei propri beni per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.
(stefano civitareale)
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