Siamo una società snc costituita da tre soci, aggiudicataria di sede farmaceutica del concorso 2012, aperta da qualche mese. Il quesito che vi sottoponiamo è il seguente: è consentito alla stessa società ovvero a una diversa società con due dei tre soci ovvero al singolo socio l’acquisto di una farmacia privata, senza dover rinunciare alla sede appena aperta?

 In astratto, posto che la farmacia che siete in procinto di acquistare sia ubicata nella stessa provincia di quella conseguita per concorso, anche la titolarità di tale esercizio potrebbe essere assunta dalla società di persone attualmente tra Voi costituita (ipotesi pertanto da escludere in radice laddove sia ubicata in un’altra provincia).
Abbiamo detto “in astratto”, perché nel concreto sarebbe per Voi molto complicato articolare l’atto costitutivo/statuto della società cui oggi partecipate.
Infatti, le prescrizioni previste nel comma 7 dell’art. 11 del decreto Cresci Italia a carico dei vincitori in forma associata (la famosa “paritarietà” tra Voi e l’obbligo di conservare la gestione comune per i dieci anni, anche se potrebbero ben presto scendere a tre) riguarderebbero evidentemente la sola farmacia conseguita per concorso e non quella ipoteticamente acquisita ora per la via negoziale.
Sarebbe quindi necessario, o quanto meno opportuno, e in ogni caso forse più aderente ai Vs. interessi, prevedere nell’atto costitutivo/statuto due diverse discipline societarie per i due diversi esercizi, senza contare che – considerando tutto quel che stiamo rilevando nel comportamento delle Regioni, dei Comuni e delle Asl – non sarebbe da escludere l’eventualità che, ad esempio, il Comune o l’Asl competenti ritenessero la società costituita per la farmacia conseguita nel concorso non legittimata ad acquisire un altro esercizio.
Fatta questa premessa, è chiaro che il nostro suggerimento diventa quello di costituire – pur nella stessa compagine – una diversa società di persone perché Tizio e Caio, ad esempio, possono tranquillamente costituire tra loro 100 diverse snc che conseguano la titolarità di 100 diverse farmacie.
Per di più, una diversa snc faciliterebbe anche – come accennato – i rapporti tra Voi, permettendoVi di formare una società regolata da disposizioni specifiche se del caso del tutto disallineate rispetto a quel che prevede il citato comma 7 dell’art. 11.
Qui, tuttavia, non riteniamo di poter andare oltre nella disamina di questa vicenda, perché ogni ulteriore approfondimento richiederebbe spazio che tendiamo, quando ci è possibile, a non superare (anche se troppo spesso non ci riusciamo…).

(gustavo bacigalupo)

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