Sto cambiando le luci dell’insegna con lampade a led ,a risparmio energetico ma abbastanza care: posso portarle in detrazione come lavori agevolati dalle detrazioni fiscali?
Gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico realizzati su immobili non abitativi (come il locale-farmacia), cui si applicano le agevolazioni fiscali (nella forma di detrazioni da imposta) cui si fa evidentemente riferimento nel quesito, sono soltanto quelli ricompresi nel c.d. risparmio energetico “qualificato” di cui alla l. 296/2006 (finanziaria 2007) e per i quali in ogni caso la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31.12.2016 sia l’applicabilità che la misura maggiorata della detrazione (65%).
Ora, l’intervento che si intende realizzare non rientra in quanto tale in nessuna delle fattispecie agevolabili a meno che non faccia parte di un più ampio e complesso intervento di riqualificazione finalizzato alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
Rientrano, per inciso, in tale tipologia tutti i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro per lo Sviluppo economico del 11/03/2008.
Dubitiamo seriamente, tuttavia, che quei parametri vengano soddisfatti esclusivamente con la sostituzione dell’insegna a luci tradizionali con altra a led, perché in realtà un risultato del genere richiederebbe intuibilmente opere ben più complesse difficilmente realizzabili, per di più, su singole unità immobiliari inserite in un edificio condominiale.
D’altra parte, le agevolazioni previste per le opere ricomprese invece nel c.d. risparmio energetico “non qualificato” di cui all’art. 16-bis del TUIR, consistenti nella “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” (ed eseguibili, peraltro, anche in assenza di opere edilizie), riguarderebbero solo gli immobili a destinazione abitativa e quindi non potrebbero essere fatte valere per gli interventi su locali a destinazione commerciale.
Temiamo proprio, in definitiva, che la sostituzione richiamata nel quesito – pur essendo indubbiamente realizzata in chiave energy saving – possa godere soltanto della deduzione/detrazione da imposte sui redditi/iva secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
(alessia perrotta)
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