Sono socio di una snc e periodicamente prelevo una somma di acconto sugli utili che verranno determinati nei primi mesi dell’anno successivo a ciascun esercizio.
Posso farlo?
Al Suo quesito ha recentemente risposto una sentenza della Cassazione, secondo cui la norma generale prevista dal codice civile (art. 2262) per le società semplici, che consente l’erogazione di acconti sugli utili in corso di formazione, può essere applicata anche alle snc e alle sas, sempreché tale facoltà sia indicata nello statuto sociale.
Naturalmente, permane la necessità che l’erogazione degli acconti non ecceda l’ammontare degli utili annualmente prodotti [ovvero, ragionevolmente producibili e quindi ragionevolmente prevedibili] dalla società e questo perché: a) in caso di procedure concorsuali (concordato, fallimento, ecc.) potrebbe materializzarsi un’ipotesi di impiego illecito di denaro per finalità diverse da quelle d’impresa (bancarotta); b) si configurerebbe il reato (punibile con l’arresto fino a un anno) previsto dall’art. 2627 del cod. civ. (ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva); c) si renderebbero indeducibili gli eventuali interessi passivi esposti nel bilancio della società, poiché non inerenti all’esercizio dell’impresa, essendo generati da sottrazione indebita di liquidità.
Si rivela così appropriato, anzi ineludibile, inserire una specifica disposizione nello statuto sociale che contempli per l’appunto la facoltà di liquidazione in acconto degli utili (con i limiti sopra indicati), rimettendo la scelta di tale operazione alla maggioranza dei soci (o soluzioni diverse, naturalmente, ove ritenute preferibili), perché – diversamente – i soci potrebbero infatti optare per una destinazione diversa, come quella della creazione di una riserva per reimpiegarli nell’attività o semplicemente per usufruire della nuova imposta IRI [che andrà in vigore dal 1° gennaio 2017 e sulla quale rimandiamo al nostro commento di approfondimento, già interamente pubblicato, al testo (provvisorio) della legge di bilancio 2017].
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!