- Riduzione IRES: viene ridotta dal 27,5% al 24% l’imposta dovuta dalle società di capitali (IRES).
- Introduzione dell’IRI: è, come sappiamo, l’imposta sul reddito dell’imprenditore che rende fiscalmente indifferente sotto il profilo soggettivo la gestione di un’attività d’impresa.
Infatti, anche gli imprenditori individuali e i soci delle società di persone che adottano la contabilità ordinaria potranno beneficiare dell’imposta “piatta” del 24% (la stessa, per intenderci, della società di capitali), sempreché però – attenzione – non prelevino gli utili maturati annualmente dall’impresa.
Diversamente, l’ammontare del prelievo verrà dedotto dall’utile maturato ed assoggettato ad irpef nella misura ordinaria. Così, ad esempio, se l’impresa ha prodotto un reddito 100, e questo non viene prelevato dall’imprenditore individuale o dai soci, l’imposizione sarà pari a 24. Se invece, poniamo, viene prelevato 20, sarà 80 l’ammontare assoggettato all’IRI del 24% e sarà pertanto 20 quello che sconterà l’irpef ordinaria.
Si tratta comunque di un argomento di grande importanza anche per le farmacie, sul quale quindi torneremo presto per i dovuti approfondimenti.
- Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata: in deroga all’ordinario regime di competenza, le farmacie che hanno adottato la contabilità semplificata pagheranno le imposte sugli incassi effettivamente percepiti e sulle spese effettivamente sostenute, cioè secondo il c.d. “principio di cassa”.
Bisogna peraltro verificare caso per caso se conviene percorrere questa strada e non optare invece per il regime di contabilità ordinaria anche, ad esempio, per poter usufruire della tassazione IRI appena ricordata, tenendo inoltre conto che ormai gli incassi delle ASL sono sufficientemente “accorrentati” e che invece talvolta il pagamento delle forniture viene rimandato.
(Studio Associato)
(continua)
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