Sono una contitolare in una snc di due fratelli. Siamo entrambi amministratori e rappresentanti legali. Per statuto la direzione é affidata alternativamente ogni tre anni ad ognuno di noi. Il mio quesito riguarda il potere decisionale del direttore nell’ambito della società. Per essere più chiara, il direttore (ora mio fratello) si comporta come se fosse unico titolare trascurando gli altri soci e asserendo che siccome é direttore tutto deve passare da lui. Come gli orari dei dipendenti, gli orari farmacia, preventivi di lavori di manutenzione firmati solo da lui. La mia domanda: è perseguibile legalmente? Oppure al direttore è concesso? Il nostro statuto stabilisce che per gli interventi straordinari e per tutto ciò che riguarda i dipendenti ci deve essere l’unanimità. Lui invece asserisce che la direzione annulla lo statuto.
La direzione tecnica, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della l. 362/91, va assunta da uno dei soci, che – in tale qualità – è quindi responsabile della sola conduzione professionale della farmacia sociale.
Ben diversa è pertanto l’amministrazione (e la rappresentanza legale) della società che naturalmente deve essere disciplinata dall’atto costitutivo/statuto che, nel Vs. caso, ci sembra contempli la forma disgiunta, salvo probabilmente – ma dovremmo conoscerne il testo – rimettere il compimento di alcune specifiche operazioni all’amministrazione congiunta.
In ogni caso, quindi, l’affermazione secondo cui “la direzione annulla lo statuto” non ha alcun fondamento e dunque l’eventuale violazione delle norme statutarie va formalmente contestata al socio (co-amministratore), e – laddove, cionondimeno, il comportamento in violazione dei patti sociali prosegua – sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, oppure ad un arbitro ma soltanto se previsto nel contratto sociale, ovvero in un separato atto sottoscritto però da tutti i soci.
(alessia perrotta)
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