Accogliendo la specifica istanza della Regione Veneto, il Consiglio di Stato – con ordinanza n. 4540 del 28/10/2016 – ha corretto l’errore materiale in cui il Supremo Consesso era incorso nella redazione di quella n. 3121 del 29/7/2016.
Questi i fatti.
La Regione aveva proposto al CdS appello cautelare per la sospensione della sentenza del Tar Veneto n. 1199/2015 che – accogliendo il ricorso di due partecipanti in forma associata al concorso straordinario (e risultati classificati al 312° posto della graduatoria “rettificata”, in posizione pertanto non immediatamente utile, visto il numero delle sedi disponibili) che lamentavano la mancata attribuzione del punteggio previsto per l’idoneità conseguita da entrambi in un precedente concorso ordinario – aveva annullato la graduatoria in parte qua [cioè per la sola parte relativa alla posizione attribuita ai ricorrenti] sancendo inoltre l’“obbligo dell’amministrazione di rideterminare il punteggio spettante a parte ricorrente e di attribuirle la corretta posizione”.
Ma la Regione, rinviando l’esecuzione dell’ordine dei giudici veneziani, aveva appellato in sede cautelare la decisione chiedendone la sospensione al CdS che, con la detta ordinanza n. 3121 del 29 luglio u.s.:
– dopo aver precisato, conformemente peraltro a principi già delineati in alcune più recenti pronunce riguardanti i concorsi straordinari, che “gli estremi indicati dai ricorrenti nella domanda in associazione al concorso straordinario per nuove farmacie (in cui sono giunti in posizione di graduatoria non utile a causa della mancata valutazione dell’idoneità a un pregresso concorso) non erano univoci, come invece richiesto dai moduli compilati, dal manuale utente scaricabile e dal numero verde attivabile da qualunque interessato, e come reso necessario, per esigenze di celerità, dagli alti numeri del concorso straordinario”;
– e “rilevato che l’appello cautelare merita quindi accoglimento, dovendo valere i principi di affidamento e buona fede anche per il cittadino, che è responsabile delle conseguenze della sua inottemperanza ad una chiara e ragionevole (e quindi legittima) richiesta della PA”;
– respingeva, invece di accoglierlo (come sarebbe stato coerente rispetto a tali assunti), il gravame regionale.
Si trattava, è vero, di un errore materiale in cui con tutta evidenza era incappato l’estensore (e non solo) della decisione cautelare, ma – proprio perché enunciata di rigetto – fino alla sua correzione la Regione non avrebbe potuto dar corso alla graduatoria, avviando così gli interpelli, se non in ossequio alla sentenza ancora formalmente efficace del Tar, con tutte le conseguenze dell’ottemperanza a un provvedimento (la graduatoria) destinato a essere ben presto restituito al suo contenuto originario.
Era dunque dapprima necessario rimediare all’errore: di qui l’istanza della Regione al Consiglio di Stato di correzione materiale, che ora la citata ordinanza n. 4540 del 28 ottobre u.s. ha accolto disponendo la sostituzione – nel dispositivo della precedente – delle parole “respinge l’istanza cautelare” con le seguenti “accoglie l’istanza cautelare”, ma fissando al tempo stesso l’udienza del 15 dicembre 2016 per l’esame dell’appello nel merito.
In definitiva è forse proprio questa vicenda a spiegare quantomeno in una qualche misura il rinvio nel Veneto dell’inizio del primo interpello che, come si è potuto constatare, ha suscitato le comprensibili rimostranze nelle varie sedi dei concorrenti “primi interpellandi”; e per di più è lecito pensare che prima di avviare finalmente questa fase l’amministrazione regionale vorrà attendere di conoscere anche la sentenza di merito del CdS, che infatti, per quanto ormai poco probabile, potrebbe pur sempre respingere l’appello e confermare definitivamente la decisione di primo grado sulla posizione in graduatoria dei due ricorrenti.
Tutto questo allora vorrebbe dire che verosimilmente il primo interpello veneto partirà in ogni caso non prima di gennaio/febbraio del prossimo anno, ma dobbiamo riconoscere che in questo concorso [come naturalmente in altri, ma certo non in tutti] le colpe regionali si rivelano in realtà molto più tenui di quel che epidermicamente possa forse sembrare.
Persistono, s’intende, alcuni mali oscuri e perfino recenti in certi segmenti, specie apicali, dei nostri apparati burocratici [che la riforma del Titolo V della Cost., se prevarrà il sì, potrebbe tuttavia contribuire a rimuovere], ma sicuramente i diritti e gli interessi legittimi del cittadino – che sia un titolare di farmacia o un farmacista che abbia partecipato al concorso straordinario – non possono essere in principio sacrificati (neppure) in nome di un’accelerazione “a prescindere” delle procedure di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche.
D’altra parte i patimenti dei concorrenti potrebbero essere se non altro alleviati da una giustizia amministrativa più agile e sollecita, ma qui si annidano anche problemi di organico che evidentemente con questi chiari di luna non è facile risolvere con rapidità.
Se però guardiamo bene, queste intricate e controverse procedure concorsuali finiscono sul piano delle responsabilità per coinvolgere un po’ tutti, perché:
– il potere legislativo, non solo ha sulla coscienza un decreto Cresci Italia sfornato, per quel che ci interessa, con un art. 11 frettoloso quanto gravemente lacunoso, ma purtroppo ha tardato e tarda a porvi rimedio; per quanto ne sappiamo, infatti, sarebbe stato sinora perfezionato soltanto un intervento – pur di grande rilievo pratico – diretto a ridurre da 10 a 3 anni il periodo di “segregazione” dei vincitori in forma associata, e parrebbe in gestazione anche l’idea non meno rilevante di elevare da 2 a 5/6 anni quello di efficacia delle graduatorie; ma su tante altre questioni anche importanti non sembra si muova foglia, preferendo quindi che sia il giudice amministrativo a occuparsene;
– invece il potere esecutivo, oltre a non aver esercitato a suo tempo i poteri sostitutivi necessari per riparare alle generali lentezze regionali, ha anche dato la sua benedizione a un “bando unico” (concertato tra le Regioni) denso di alcune serie criticità – da noi illustrate più volte – che via via stanno ora presentando il conto;
– il potere giudiziario, infine, a parte gli aspetti accennati poco fa, mostra una preoccupante tendenza ad accentuare la già straordinaria ma spesso destabilizzante sua “creatività” – e parliamo dei Tar ma soprattutto del Consiglio di Stato – talora introducendo nel sistema (non solo in quello farmaceutico, ovviamente) principi e/o precetti fondati sul nulla o sul poco, talaltra cannibalizzando disinvoltamente la sua stessa giurisprudenza [la sentenza sui rurali ne è esempio] e comunque faticando tremendamente, in una deriva che sembra sempre più “filoamministrazione”, a censurare come merita l’operato della p.a., come ci pare certifichino anche i ritardi e le titubanze con cui il CdS (non) sta scrutinando e giustiziando la tesi della “contitolarità”.
Insomma, anche qui tutti colpevoli e quindi nessun colpevole [con buona pace di Montesquieu e della (ben diversa) “separazione dei poteri” da lui teorizzata], pur se per la verità – almeno nel nostro Paese – questo è un calvario comune a numerosi concorsi pubblici, come è vero del resto che gli stessi concorsi ordinari per sedi farmaceutiche sono stati spesso caratterizzati nella storia da lungaggini infinite, complicazioni non di poco conto e talvolta anche da un contenzioso altrettanto massiccio.
Fortunatamente, però, anche nei concorsi straordinari – nei quali, a parte la Val d’Aosta che ha rapidamente assegnato le due sedi, alcune Regioni sono parecchio avanti nella procedura e altre sono a buon punto, mentre sono “al palo” soltanto due o tre di esse – molti salmi finiranno in gloria e gran parte delle farmacie neoistituite potranno alfine essere poste in esercizio, anche se più di qualche assegnatario avrà dovuto o dovrà nel frattempo pagare qualche dazio pesante alla “contitolarità”, agli impedimenti alla “duplice assegnazione”, ad alcune incertezze sul regime delle incompatibilità, e così via.
(gustavo bacigalupo)
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