Mi interesserebbe sapere se si possono effettuare piccole medicazioni (disinfezione della cute, applicazione di pomate, applicazione di cerotti) eseguite dal farmacista in farmacia o la normativa lo impedisce.

Sugli aspetti relativi alla messa a disposizione di specifici operatori sanitari professionali, il D.M. 16/12/2010 – attuativo del progetto “farmacia dei servizi” – dopo aver specificato (all’art. 1) che i servizi ivi contemplati sono erogabili “…esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo collegio professionale, ove esistente”, prevede espressamente (all’art. 3) – tra le prestazioni erogabili dagli infermieri – anche “…b) l’effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo”.
Al titolare o al direttore responsabile della farmacia fa carico comunque la responsabilità dell’accertamento del possesso dei necessari requisiti professionali, e altresì del coordinamento organizzativo e gestionale del servizio anche in ordine alla sussistenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali ove lo stesso si svolge: e questo, ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 5, comma 2 e 3, del citato decreto.
Come si vede, dunque, anche la nuova normativa in materia, pur ampliando la gamma delle prestazioni sanitarie erogabili nella e/o per la farmacia, ribadisce il fondamentale principio del rispetto degli specifici profili professionali di ciascun operatore sanitario.
Queste prestazioni possono quindi essere bensì eseguite in farmacia (o per la farmacia), ma non dal farmacista.

(stefano lucidi)

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