Siamo due soci assegnatari di una sede in Emilia Romagna e a breve saremo quindi contitolari anche se abbiamo comunque dovuto costituire una snc per la gestione della farmacia, così come richiesto.
Dal punto di vista previdenziale dovremo entrambi versare l’intera quota ENPAF.
Uno dei due soci ha lavorato per 17 anni come dipendente e vorrebbe continuare a versare i contributi INPS (almeno sino al raggiungimento dei 20 anni minimi richiesti). Abbiamo letto che per un titolare non è consentito ricorrere alla contribuzione volontaria, quindi chiediamo se è possibile che il socio in questione possa essere (o figurare) dipendente della snc, nonostante in Emilia entrambi i soci risultino titolari. In questo modo potrebbe continuare nella contribuzione INPS.
L’incompatibilità fra la prosecuzione volontaria e l’iscrizione a Casse o Enti che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti è stata sancita con il DPR n. 1432/1971, poi integrato/modificato con la legge 47/1983, che ha inserito anche l’ENPAF tra gli Enti che dal DPR citato erano stati invece esclusi, cosicché il titolare della farmacia – come Lei stesso riferisce – non può ottenere l’autorizzazione al versamento contributivo volontario.
Ma, come vedremo subito, l’interessato non può neppure assumere la posizione di lavoratore dipendente della snc.
La questione, invero, non è affatto quella (come Lei sembra credere) del riconoscimento – in Emilia Romagna – della titolarità ai vincitori in forma associata pro quota tra loro, perché la vicenda si porrebbe negli stessi termini anche se titolare della farmacia fosse riconosciuta la società come tale, che per noi continua a essere l’unica soluzione giuridicamente possibile.
Anche nel caso infatti della titolarità pro quota, è pur sempre la società come tale (anche se semplice “società di gestione” come vorrebbe l’Emilia) che assume la veste di datore di lavoro.
Dunque, nella vicenda da Lei descritta la domanda diventa questa: può il socio di una snc essere inquadrato come dipendente della società stessa?
La risposta deve essere negativa, se non altro per l’inconfigurabilità in tal caso di un qualsiasi vincolo di subordinazione perché in una snc tutti i soci sono “imprenditori” essendo tutti responsabili solidalmente (tra loro), sussidiariamente (rispetto alla snc) e illimitatamente (cioè con tutti i loro beni anche personali); e questo, pur essendo lecita qualche deduzione di segno contrario, a prescindere dall’assunzione da parte di uno o più soci della veste di amministratori.
Anche un socio, è vero, può figurare come lavoratore subordinato della società cui egli partecipa, ma – come abbiamo rilevato parecchie volte – deve trattarsi di un socio accomandante in una sas, che ovviamente non è il Vs. caso.
In questo momento, per concludere, il solo percorso che può astrattamente consentire all’interessato di non perdere i contributi versati è quello di instaurare con un “committente” (naturalmente diverso da una farmacia e da un’industria farmaceutica) un rapporto di collaborazione, quindi di lavoro autonomo, che preveda da parte sua – per evitare che i relativi compensi restino assorbiti sul piano previdenziale dal contributo annuale dovuto all’Enpaf proprio per la sua veste di socio – prestazioni “non professionali” e quindi come “non farmacista” (come, ad esempio, la collaborazione con un quotidiano o un periodico); in tale evenienza, e soltanto in tale evenienza, egli verrebbe infatti iscritto nella Gestione Separata dell’Inps che potrebbe in futuro permettergli sia il ricongiungimento o la totalizzazione delle due posizioni previdenziali, come pure di conseguire l’autorizzazione al versamento di contributi volontari.
Ci rendiamo evidentemente ben conto che questa non solo è poco più di un’ipotesi, ma per di più non è certo agevole realizzarla, senza contare che anche il lavoro autonomo – come Lei avrà forse rilevato dalla nostra News del 19/10/2016 (“L’incompatibilità dello status di socio con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”) – sarebbe, almeno secondo i funzionari di una Regione, incompatibile con lo status di socio ai sensi del comma 1, lett. c), dell’art. 8 della l. 362/91, anche se si tratta di una tesi che a noi non pare condivisibile.
(gustavo bacigalupo)
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